Rito cartolare d’appello: nessun obbligo di comunicare le conclusioni del PG (Cass. pen. Sez. VI n. 41543 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di appello a trattazione cartolare disciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen., nella formulazione vigente dal 1° luglio 2024, la cancelleria non è tenuta a comunicare alle altre parti le conclusioni scritte del Procuratore generale. Le richieste della parte pubblica restano a disposizione delle parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, e le eventuali comunicazioni relative al deposito costituiscono mere comunicazioni di cortesia, prive di valore costitutivo. Ne consegue che la mancata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale non integra alcuna nullità, non essendo stato omesso un adempimento dovuto. Parimenti non è dovuta la comunicazione del rinvio della deliberazione a una successiva udienza fissa, poiché in tale rito il contraddittorio è già cristallizzato mediante il tempestivo deposito degli scritti difensivi.

Il Fatto

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato l’imputato responsabile di detenzione illecita di stupefacenti e lo ha condannato alla pena sospesa di otto mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. La Corte di appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria di euro 4.800,00.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 598-bis cod. proc. pen.: non gli sarebbero state comunicate le conclusioni del Procuratore generale né il rinvio dell’udienza originariamente fissata. Da qui la lesione del diritto di difesa e la richiesta di annullamento.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha rigettato le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dall’esame diretto degli atti, ammesso in sede di legittimità quando si censura una violazione della legge processuale, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 42792 del 31.10.2001. Il giudizio d’appello si è svolto in forma non partecipata, poiché il difensore non ha chiesto la trattazione orale.

L’appello è stato proposto il 25 ottobre 2024 e, quindi, il procedimento cartolare è disciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen. nella formulazione attuale, non dalla disciplina emergenziale pandemica di cui all’art. 23-bis d.l. n. 176/2020. Le conclusioni del Procuratore generale sono state depositate il 2 maggio 2025 e non comunicate al difensore. Tale omissione, tuttavia, non integra alcuna violazione.

La Corte osserva che la comunicazione immediata della requisitoria, a cura della cancelleria, era prevista dal previgente rito cartolare pandemico, ma non è più contemplata per il procedimento d’appello. L’art. 598-bis stabilisce soltanto che, fino a quindici giorni prima dell’udienza, il Procuratore generale presenta le richieste e le parti possono depositare motivi nuovi e memorie. Nel silenzio consapevolmente serbato dal legislatore, le richieste della parte pubblica restano a disposizione delle parti, che possono richiederne copia. Anche l’art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen. non contempla l’obbligo di comunicazione delle conclusioni scritte: la Relazione al d.lgs. ha qualificato la comunicazione del deposito come mera comunicazione di cortesia, senza valore costitutivo.

Su queste basi la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, nel rito cartolare novellato dalla riforma Cartabia, la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero non è più dovuta (in tal senso Sez. II n. 15245 del 17.04.2025). Non vi è stata, dunque, alcuna omissione di un adempimento dovuto, ma solo la mancata attivazione del difensore.

Quanto al secondo profilo, il difensore ha ricevuto la notifica del decreto di citazione il 7 marzo 2025 per l’udienza del 9 maggio 2025: il termine di quaranta giorni a comparire sancito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., applicabile agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024, è stato pienamente rispettato. Il rinvio al 27 maggio 2025 è dipeso dall’assenza del componente del collegio con funzioni di relatore. Nessuna disposizione impone di comunicare il rinvio della deliberazione a udienza fissa, poiché le parti hanno già formulato le rispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito degli scritti (Sez. V n. 13428 del 22.02.2022). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo i criteri della Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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