Continuazione in executivis: verifica rigorosa e insindacabilità del merito (Cass. pen. Sez. I n. 41606 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede di esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non diversamente che nel processo di cognizione, esige una approfondita e rigorosa verifica volta ad accertare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Il riscontro degli elementi rilevanti a tal fine — singole causali, modalità della condotta, sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita e ogni altro aspetto espressivo dell’unicità o pluralità delle originarie determinazioni — è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e travisamenti di fatto.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati in materia di stupefacenti separatamente giudicati in sede di cognizione. Il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza rilevando l’assenza di indici esteriori significativi di una programmazione unitaria comune: le condotte risultavano spazialmente e temporalmente distanziate e inserite in uno stile di vita improntato alla devianza.
Avverso tale ordinanza il condannato ricorreva per cassazione con unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che il giudice avesse dato rilievo ostativo a elementi non decisivi, quali la distanza cronologica e geografica tra le condotte, pretermettendo il collegamento esecutivo tra reati aventi stessa indole e identica matrice, separatamente accertati solo per ragioni casuali.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione penale muove dal principio acquisito espresso dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, per cui il riconoscimento della continuazione richiede, pure in fase esecutiva, una verifica approfondita e rigorosa dell’originaria programmazione dei reati successivi.
La Corte precisa che il riscontro della serie di elementi rilevanti — singole causali, modalità della condotta, sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita e ogni altro aspetto capace di riflettere l’unicità o la pluralità delle determinazioni originarie — è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sostenuto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici né travisamenti di fatto.
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di tali principi, dando sintetico ma argomentato conto della loro applicazione. Ha individuato, in modo esente da illogicità, nell’ampio arco temporale delle vicende (circa sei anni) e nella diversità delle piazze di spaccio gli elementi decisivi per escludere l’unicità del disegno criminoso e per qualificare le vicende, fuori dai limiti in cui il beneficio era già stato concesso in cognizione, come frutto di risoluzioni criminose estemporanee, avulse da una unitaria e iniziale programmazione.
Le censure del ricorrente, di stampo meramente confutativo, non scalfiscono tali argomentazioni. Il ricorso è pertanto respinto; alla declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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