Semilibertà e reati ostativi: nel calcolo dei due terzi va computata la (Cass. pen. Sez. I n. 28590 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ammissibilità della semilibertà ex art. 50 ord. pen., quando siano in esecuzione anche titoli relativi a reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen., il requisito quantitativo dei due terzi della pena deve essere calcolato computando anche la quota di espiazione che il provvedimento di cumulo abbia già imputato alla pena unica a titolo di presofferto e di liberazione anticipata. Tale quota, proprio perché recepita dal titolo esecutivo, non può essere neutralizzata trattando come utile la sola detenzione decorrente dalla data di inizio della pena residua. Il giudice di sorveglianza che assuma come periodo necessario l’intera frazione dei due terzi, senza detrarre la parte già riconosciuta, incorre in violazione di legge e in un indebito posticipo del momento di maturazione del requisito.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza di semilibertà presentata dal condannato in relazione alla pena espianda risultante da un provvedimento di cumulo. Il diniego si fondava sul rilievo che, essendo in esecuzione anche titoli relativi a reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen., sarebbe stato necessario aver espiato almeno i due terzi della pena complessiva, frazione ritenuta non ancora maturata.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge nel computo della pena espiata. Il ricorrente ha sostenuto che il titolo esecutivo aveva già imputato alla pena unica una quota di anni quattro, mesi otto e giorni sedici a titolo di presofferto e liberazione anticipata, quota che il Tribunale aveva invece di fatto ignorato, considerando utile la sola detenzione successiva. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, individuando l’errore del provvedimento impugnato non nel dato della pena complessiva né nell’individuazione astratta della soglia, ma nella base temporale assunta ai fini del raggiungimento della frazione richiesta. Il Tribunale aveva considerato utile la sola detenzione decorrente dalla data di inizio della pena residua risultante dal cumulo, senza tenere conto che lo stesso titolo aveva già imputato alla pena unica una precedente quota di espiazione.

Il ragionamento della Corte muove dal dato aritmetico. Determinata la pena complessiva in anni diciotto di reclusione, i due terzi ex art. 50 ord. pen. corrispondono ad anni dodici. Il punto decisivo è che tale soglia non andava calcolata come se il condannato iniziasse da zero l’espiazione rilevante: la quota di anni quattro, mesi otto e giorni sedici, già imputata dal cumulo, doveva essere sommata alla pena espiata successivamente e non sterilizzata nel computo della frazione minima.

Ne consegue che, alla data di decorrenza della pena residua, il condannato doveva espiare non l’intera frazione di anni dodici, ma solo la parte residua necessaria a raggiungere quella soglia, pari alla differenza tra anni dodici e la quota già riconosciuta: anni sette, mesi tre e giorni quattordici. Il Tribunale, considerando utile il solo periodo successivo, aveva assunto come ancora necessario l’intero ammontare di anni dodici, anziché la sola differenza residua.

Da qui la conclusione che la soglia rilevante, correttamente computata, risultava maturata anteriormente all’ordinanza impugnata. Venuto meno il presupposto sul quale si fondava la declaratoria di inammissibilità dell’istanza, la Corte ha annullato il provvedimento con rinvio al medesimo Tribunale, perché proceda a nuovo esame muovendo dal corretto computo della pena già espiata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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