Omessa condanna della parte civile alle spese: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. V n. 41605 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello l’imputato che ne abbia fatto richiesta ha diritto alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute, salvo che ricorrano giustificati motivi di compensazione totale o parziale, quando sia intervenuta l’esclusione totale del diritto al risarcimento del danno per effetto dell’assoluzione, con la sola eccezione del difetto di imputabilità, ovvero quando la domanda sia stata del tutto rigettata o siano state revocate o annullate le precedenti statuizioni favorevoli alla parte civile. Il relativo obbligo trova fondamento negli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen. Ove il giudice di appello ometta del tutto la pronuncia, la Corte di cassazione annulla la sentenza con rinvio, poiché la statuizione richiede un apprezzamento di merito riservato al giudice territoriale.

Il Fatto

Con sentenza del 3 aprile 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava il gravame proposto dalla parte civile avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in data 19 ottobre 2019, aveva assolto alcuni imputati dall’imputazione di violazione di domicilio perché il fatto non costituisce reato, e uno di essi dall’imputazione di minaccia aggravata perché il fatto non sussiste.

Nell’interesse di tre imputati assolti veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen.: la Corte distrettuale, pur investita di specifica richiesta, aveva condannato la parte civile al solo pagamento delle spese processuali, omettendo di pronunciarsi sulla rifusione delle spese di patrocinio sostenute dagli imputati.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione penale ha ritenuto fondato il ricorso. Il Collegio ha rilevato che la Corte distrettuale, a fronte della richiesta formulata dai ricorrenti nelle conclusioni scritte, aveva condannato la parte civile unicamente al pagamento delle spese processuali ex art. 592, comma 1, cod. proc. pen., senza nulla disporre sulla rifusione delle spese dagli stessi sostenute.

La Corte ha ribadito la regola secondo cui, nel giudizio di appello, l’imputato che lo abbia richiesto ha diritto alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale, quando abbia ottenuto l’esclusione totale del diritto al risarcimento del danno, o attraverso l’assoluzione — con l’eccezione del difetto di imputabilità — ovvero quando la domanda sia stata del tutto rigettata o siano state revocate o annullate le precedenti statuizioni in favore della parte civile. Il principio è ricondotto agli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen. e al precedente Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023.

La statuizione omessa richiede un apprezzamento di merito che impone il rinvio innanzi al competente giudice territoriale, poiché essa è stata del tutto trascurata. Sul punto la Corte richiama Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Sez. 4, n. 48081 del 16/11/2023 e Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014.

La Corte ha invece escluso i presupposti per condannare la parte civile, che non ha resistito all’impugnazione, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente all’omessa condanna della parte civile alla rifusione delle spese, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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