Continuazione in executivis e novità della sentenza del coimputato (Cass. pen. Sez. I n. 41608 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di unione in continuazione in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione non può dichiarare inammissibile per mera ripetitività la seconda istanza quando la difesa deduca un elemento di novità rispetto alla precedente richiesta disattesa. Costituisce novum la sentenza che, nei confronti di un originario coimputato, abbia riconosciuto la continuazione in relazione alle medesime ipotesi delittuose. Il presupposto dell’unicità della sentenza di condanna non va inteso in senso rigidamente formale, sicché l’estensione degli effetti favorevoli non può essere esclusa per la sola contingenza della separazione delle posizioni processuali, quando la situazione dell’imputato si sia sviluppata in modo conforme a quella dei coimputati. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a una verifica concreta, di merito, sull’eventuale carattere non esclusivamente personale dei motivi dell’impugnazione del coimputato.
Il Fatto
Il condannato aveva presentato istanza di unione in continuazione in sede esecutiva tra un delitto associativo e un’estorsione aggravata, giudicati con distinte sentenze. La richiesta era stata disattesa con provvedimento del 15.03.2022. Il condannato ha riproposto la medesima domanda, allegando come elemento di novità la sentenza con cui, nei confronti di un originario coimputato, era stata riconosciuta la continuazione per i medesimi fatti.
La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato l’istanza inammissibile, ravvisandone il carattere meramente ripetitivo rispetto alla precedente. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato ignorato il dedotto novum.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dal rilievo che i dati pacifici dell’incarto sono riassumibili in una sequenza lineare: la prima istanza del 22.02.2021, la sua disattesa del 15.03.2022, la riproposizione del 22.01.2025 e la declaratoria di inammissibilità del 12.06.2025 fondata sull’assunto della mera ripetitività.
Il passaggio centrale riguarda la collocazione temporale della sentenza invocata come novum. Essa risale al 21.05.2021 e, quindi, logicamente non avrebbe mai potuto essere allegata alla prima istanza del 22.02.2021. Pacifico è pertanto che la decisione a carico del coimputato sia stata posta all’attenzione del giudice dell’esecuzione solo in occasione della seconda istanza. Tale circostanza esclude in radice il connotato di ripetitività su cui si fonda il provvedimento impugnato.
La Corte richiama il principio di diritto secondo cui, in tema di effetto estensivo dell’impugnazione, il presupposto dell’unicità della sentenza di condanna non deve essere inteso in senso rigidamente formale. L’estensione degli effetti della sentenza favorevole non può quindi essere esclusa, in presenza delle altre condizioni di legge, per la mera contingenza di un’occasionale separazione delle posizioni, quando la situazione processuale dell’imputato interessato si sia sviluppata in modo del tutto conforme a quella degli originari coimputati (Sez. I n. 8861 del 11.02.2015, Rastoder).
Ne deriva che il giudice dell’esecuzione, a fronte di una richiesta volta all’estensione degli effetti favorevoli di una successiva sentenza pronunciata nei confronti di un originario coimputato, è tenuto a verificare in concreto, con valutazione di merito, se l’impugnazione di quest’ultimo fosse basata su motivi non esclusivamente personali (Sez. IV n. 285 del 23.01.1998; Sez. V n. 12895 del 13.02.2002). Grava invece sull’interessato l’onere di chiarire se e sotto quali profili la decisione riguardante un diverso soggetto possa giovargli.
Nel caso concreto, trattandosi di soggetti giudicati separatamente per le medesime ipotesi delittuose, il compito dell’interessato consisteva nell’esporre le ragioni dell’auspicata estensione, e la difesa aveva prospettato una serie di argomenti a tal fine. La Corte territoriale si sarebbe dovuta confrontare con tali specifiche deduzioni. Resta impregiudicato il tema della condivisibilità della prospettazione, demandato al giudice di merito. Il provvedimento è stato pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio, con piena libertà negli esiti, alla Corte di appello di Napoli.
Nota della Redazione
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