Gravità indiziaria e sindacato di legittimità sulla motivazione cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 41693 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, allorché con ricorso per cassazione sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta verificare, nei limiti propri del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La motivazione del provvedimento cautelare è pertanto censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito. In materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, sindacabile solo in presenza di travisamento della prova, ossia quando il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile. Gli indizi di colpevolezza, ai fini cautelari, non devono essere valutati secondo i criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la loro gravità, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell’indagato.

Il Fatto

Il ricorrente, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania, è ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e di reati in materia di stupefacenti, aggravati dalla finalità mafiosa, dal numero dei partecipi e dalla disponibilità di armi. Il Tribunale del Riesame ha confermato il provvedimento, ricostruendo l’evoluzione del sodalizio, la faida interna culminata in scontri armati e la successiva ricomposizione, nonché l’inserimento del ricorrente nella gestione del narcotraffico con un ruolo gregario.

Avverso l’ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la scarsa attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura. La questione giunge così davanti alla Corte suprema, chiamata a verificare i limiti del sindacato di legittimità sul provvedimento cautelare.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 11 del 2000, secondo cui, in tema di misure cautelari, il controllo di legittimità sulla gravità del quadro indiziario concerne la congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, e non la ricostruzione dei fatti.

Ne deriva che, in sede di ricorso ex art. 311 cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento coercitivo è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o talmente carente nei passaggi logici da rendere incomprensibili le ragioni della misura, come affermato dalla Sez. VI n. 49153 del 2015.

La Corte rileva che il Tribunale del Riesame ha ricostruito il quadro indiziario principalmente sulle intercettazioni, di cui il ricorrente è anche interlocutore diretto, valorizzando la composizione del conflitto interno e la partecipazione agli scontri, nonché l’inserimento nella piazza di spaccio, pur con ruolo gregario. Quanto alla attendibilità del collaboratore, le dichiarazioni sono state qualificate come notizie de relato di limitata valenza probatoria, ma idonee a riscontrare gli esiti delle intercettazioni.

Sul punto la Corte richiama il principio per cui l’interpretazione delle conversazioni intercettate è questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile solo per travisamento della prova (Sez. III n. 44938 del 2021; Sez. III n. 6722 del 2018), evenienza esclusa nel caso concreto. Ribadisce inoltre che gli indizi non richiedono i criteri propri del giudizio di merito, essendo sufficiente la loro gravità (Sez. II n. 8948 del 2022), e che la motivazione apparente integra quella che difetta dei requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità (Sez. Un. n. 25932 del 2008).

Quanto alle esigenze cautelari, la Corte osserva che il Tribunale ha richiamato la doppia presunzione discendente dall’imputazione associativa e ne ha verificato la non superabilità in concreto. Il ricorso, fondato su censure di fatto volte a sollecitare una lettura alternativa del compendio indiziario, è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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