Inammissibile il ricorso sul vizio di motivazione del riesame cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 41694 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con cui si denuncia vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è ammesso il controllo delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. La motivazione del provvedente cautelare è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito. In materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., per avere fatto parte di un’associazione mafiosa in un arco temporale determinato. Il Tribunale del Riesame di Catania, con ordinanza del 26.07.2025, ha confermato il provvedimento coercitivo, ritenendo sussistenti i gravi indizi di appartenenza al sodalizio.
Avverso tale decisione il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 416 bis cod. pen. La difesa contesta la qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che gli elementi valorizzati al più integrano fatti di traffico di stupefacenti e non l’appartenenza al sodalizio mafioso, e denuncia il carattere circolare della motivazione e il contrasto con l’art. 192 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità sul provvedimento cautelare. Richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 2000 e Sez. II n. 27866 del 2019, ribadisce che al giudice di legittimità spetta verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione ai canoni della logica, ma non sostituire la propria valutazione a quella di merito.
Il Collegio ricorda poi il modello legale della motivazione del riesame, conformato a quello dell’art. 546 cod. proc. pen. e dell’art. 292 cod. proc. pen., nonché il limite di censurabilità del provvedimento cautelare, che ricorre solo quando la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente (richiamata Sez. VI n. 49153 del 2015).
Sul piano delle risultanze, la Corte osserva che l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità (Sez. III n. 44938 del 2021). Il Tribunale del riesame ha valorizzato un compendio indiziario articolato, costituito da captazioni, attività tecniche e dichiarazioni di collaboratori, dando conto delle obiezioni difensive e della loro superabilità.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e al preteso ragionamento circolare, la Corte richiama il principio per cui, in tema di misure cautelari, gli indizi non vanno valutati secondo i criteri propri del giudizio di merito, essendo sufficiente la loro gravità: il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192, ma non il comma 2 (Sez. II n. 8948 del 2022).
Esclusa l’assenza o l’apparente motivazione, secondo la nozione delle Sezioni Unite n. 25932 del 2008, la Corte rileva che il Tribunale ha ampiamente dato conto delle produzioni difensive e delle ragioni della propria decisione. Le censure difensive, in realtà, sollecitano una diversa lettura del compendio indiziario e prospettano una valutazione alternativa, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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