Violazione esclusiva e danno erariale richiedono prova del pregiudizio concreto (Corte dei Conti Sez. III App. n. 155 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di esclusiva da parte del docente universitario a tempo pieno non integra, di per sé, un danno erariale. Il mero esercizio di attività extra-istituzionali, anche assolutamente incompatibili, non configura un danno in re ipsa: occorre accertare in concreto che quelle condotte abbiano compromesso il buon andamento dell’amministrazione di appartenenza o generato un conflitto di interessi, così concretizzando il rischio che il divieto mirava a evitare. La maggiore retribuzione connessa al regime di tempo pieno non è corrisposta sine titolo ove siano adempiuti gli altri obblighi e non si sia realizzato alcun pregiudizio effettivo. Diversamente, l’omesso riversamento del compenso percepito per attività libero-professionale non autorizzata o non autorizzabile, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce danno erariale, con quantificazione al lordo delle ritenute fiscali.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un docente universitario, professore associato a tempo pieno, per il danno asseritamente arrecato all’Ateneo di appartenenza. Due le poste contestate: gli emolumenti stipendiali corrisposti durante il rapporto, in ragione del concomitante svolgimento di attività imprenditoriale non autorizzata e non autorizzabile, e il mancato riversamento di un compenso percepito per attività libero-professionale.

La Sezione territoriale, respinta l’eccezione di prescrizione per ritenuto occultamento doloso del danno, accoglieva parzialmente la domanda, rideterminando equitativamente la prima posta nel 40 per cento degli emolumenti percepiti, quale corrispettivo dell’esclusività, e condannando il docente anche al riversamento della seconda. Proponeva appello il professore, censurando la qualificazione dell’attività, l’assenza di prova del pregiudizio, il dolo e la prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ricostruisce il quadro normativo, dal d.P.R. n. 3 del 1957 al d.P.R. n. 382 del 1980, dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 all’art. 6 della l. n. 240 del 2010, valorizzando il principio costituzionale di esclusività di cui all’art. 98 Cost. Il sistema delle limitazioni alle attività extra-istituzionali si articola in tre livelli graduati: attività liberamente esercitabili, attività soggette ad autorizzazione e attività assolutamente incompatibili.

Per queste ultime, tuttavia, il legislatore non ha introdotto alcuna presunzione di danno. Richiamando il principio della ragione più liquida, la Corte affronta direttamente il profilo dell’assenza di prova del nocumento, elemento costitutivo della responsabilità erariale, prescindendo dall’esame dell’eccezione di prescrizione.

La Corte afferma che la liceità in sé delle attività vietate e la graduazione delle limitazioni impediscono di configurare il loro mero esercizio come danno-evento. Il danno non è insito nella condotta, ma si concretizza solo se si realizzano le conseguenze pregiudizievoli che il divieto intendeva evitare. Anche la maggiorazione del 40 per cento prevista dall’art. 36, comma 6, del d.P.R. n. 382 del 1980 non è corrisposta sine titolo quando non si sia verificata alcuna lesione effettiva e siano stati adempiuti gli altri obblighi.

Nel caso concreto, la Corte rileva l’assenza di prove di un pregiudizio al buon andamento o di un conflitto di interessi, mentre la documentazione dell’appellante depone per un consono adempimento degli obblighi. La responsabilità è quindi esclusa per la prima posta di danno.

Diversa conclusione per il mancato riversamento del compenso percepito per l’attività progettuale svolta in favore di una società. Esclusa la natura di consulenza scientifica liberamente esercitabile, la Corte qualifica l’incarico come attività libero-professionale vietata al docente a tempo pieno. Il mancato versamento integra la fattispecie di danno erariale, quantificato al lordo delle ritenute, con condanna del docente al pagamento in favore dell’Ateneo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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