Funzioni delegate e neutralizzazione della spesa per il personale nel calcolo delle capacità assunzionali (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 39 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La possibilità di superare i limiti di spesa di cui all’art. 33, comma 1-bis, del d.l. n. 34/2019 è consentita quando le risorse siano etero-finanziate e non impattino effettivamente sui bilanci dell’ente delegato, ma remunerino esaustivamente lo svolgimento delle funzioni delegate. La sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa come etero-finanziata si configura sia quando essa è preventivamente trasferita dal soggetto terzo, sia quando l’intero costo del personale confluisce all’ente a titolo di rimborso, non rilevando le modalità di trasferimento. Le correlate entrate correnti devono essere sottratte dal computo. Per le assunzioni finanziate da risorse di altri soggetti, l’art. 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020 esclude la spesa dal calcolo del valore soglia per il periodo del finanziamento, a condizione che l’ente dimostri la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla specifica assunzione.
Il Fatto
La Provincia di Perugia ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in materia di limiti alla spesa per il personale. L’ente ha rappresentato di esercitare, in forza di accordi con la Regione Umbria, funzioni delegate relative alla viabilità regionale, con diritto al rimborso degli oneri sostenuti. Con un primo quesito, la Provincia ha domandato se sia legittimo neutralizzare, nel calcolo della capacità assunzionale, le spese di personale rimborsate dalla Regione; con un secondo quesito, formulato in subordine, ha chiesto se sia possibile neutralizzare le assunzioni effettuate per l’esercizio di tali funzioni, anche alla luce della normativa richiamata.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto la richiesta ammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo, trattandosi di questione attinente alla contabilità pubblica e ai limiti di spesa per il personale, strumentali agli obiettivi di spending review. Nel merito, ha richiamato il quadro normativo di riferimento: l’art. 33, comma 1-bis, del d.l. n. 34/2019 consente alle Province assunzioni a tempo indeterminato sino a una spesa complessiva non superiore al valore soglia, determinato come percentuale della media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti.
La Sezione ha precisato che il finanziamento delle funzioni delegate si inserisce nel principio di sussidiarietà: l’ente delegante ha l’obbligo di assicurare risorse adeguate, affinché il delegato possa svolgere i compiti assegnati senza compromettere le funzioni fondamentali. La neutralizzazione delle spese è legittima solo se vi sia effettivo esercizio delle funzioni delegate: diversamente, l’esclusione si risolverebbe in un’elusione della norma di contenimento della finanza pubblica.
La spesa per il personale effettivamente impiegato in funzioni delegate deve essere ridotta dal computo, limitatamente all’importo rimborsato dall’ente titolare; parimenti, le risorse finanziate dall’ente delegante vanno sottratte dalle entrate correnti della Provincia, per evitare un’indebita duplicazione nel rapporto. La Sezione ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui le somme etero-finanziate non sono assoggettate ai limiti dell’articolo citato, purché non vi siano ulteriori oneri a carico dell’ente e sia rispettata la neutralità finanziaria.
Quanto al secondo quesito, la Sezione ha ritenuto che la chiara dizione dell’art. 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020 costituisca già principio di diritto: le spese per assunzioni finanziate integralmente da risorse di altri soggetti non rilevano per la verifica del valore soglia, per il periodo in cui è garantito il finanziamento. L’esclusione è subordinata alla condizione che l’ente dimostri la tracciabilità delle risorse e la loro integrale destinazione alla specifica assunzione, come stabilito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 10/SEZAUT/2026/QMIG. La Sezione ha infine richiamato i propri precedenti orientamenti in tema di spese etero-finanziate, senza distinguere la natura del finanziatore, e ha rimesso all’ente la concreta applicazione del principio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.