Inammissibile la correzione dell’errore materiale che mira a ribaltare la decisione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 200 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio della correzione dell’errore materiale, disciplinato dall’art. 112 c.g.c., è esperibile solo per ovviare a una difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dal semplice confronto tra il testo del provvedimento e la motivazione. Esso non può incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Restano estranei all’istituto l’errore logico, giuridico o interpretativo e ogni modifica sostanziale dell’esito del giudizio, rimediabile soltanto attraverso i mezzi di impugnazione. È pertanto inammissibile il ricorso con cui la parte, sotto la veste della correzione, prospetti in realtà un ribaltamento della decisione a sé sfavorevole.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto alla Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, la correzione di un asserito errore contenuto in una precedente sentenza della stessa Sezione, con la quale era stata dichiarata l’intempestività del gravame da lui proposto contro una decisione della Sezione giurisdizionale di Bolzano.
Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe affetta da un evidente errore di calcolo: la decisione impugnata risultava depositata il 20 maggio 2020 e, computato il periodo di sospensione processuale feriale, il termine ultimo per il deposito dell’appello cadeva il 20 dicembre 2020, giorno festivo e domenica, con slittamento al primo giorno feriale utile, cioè il 21 dicembre 2020. Da qui la richiesta di dichiarare tempestivo l’appello. L’INPS ha chiesto il rigetto; il MEF ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza, perché l’accoglimento avrebbe comportato una modifica della decisione non consentita con tale rimedio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 112 c.g.c., secondo cui le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo. Il perimetro del rimedio è però rigoroso: esso è consentito solo quando l’errore sia frutto di una “inesattezza” o “mera svista”, rilevabile da chiunque dal contesto stesso dell’atto o dal rapporto tra motivazione e dispositivo.
Restano fuori dall’istituto l’errore logico o giuridico e quello interpretativo, che non possono costituire presupposto per attivare la correzione. Il procedimento, ricorda la Corte richiamando la giurisprudenza costituzionale, è volto a distinguere tali errori da quelli rimediabili esclusivamente attraverso i mezzi di impugnazione, ed è finalizzato a rimuovere solo vizi di natura meramente formale.
Ne deriva che la correzione è preclusa in presenza di modifiche sostanziali della decisione. Il procedimento, qualificato come determinazione di natura amministrativa, serve a ovviare a un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale del provvedimento.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il ricorrente non chiede una mera correzione, ma il ribaltamento della decisione a lui sfavorevole, con la quale era stata dichiarata l’intempestività del gravame. L’uso del rimedio di cui all’art. 112 c.g.c. è pertanto del tutto improprio, il che rende il ricorso irricevibile e comunque inammissibile. Nulla è disposto sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.