Pensione privilegiata indiretta: il giudizio pensionistico contabile non ha natura impugnatoria (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 222 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, ai fini del diritto all’equo indennizzo, trova titolo nel rapporto di lavoro e non in quello previdenziale: la relativa controversia è devoluta al giudice che ha giurisdizione su tale rapporto. Il giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti non ha natura impugnatoria, ma si sostanzia in una cognizione piena del rapporto pensionistico sull’an e sul quantum della prestazione, potendo conoscere incidentalmente degli atti presupposti. Il termine di decadenza triennale di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 non si applica al giudizio pensionistico contabile, per il quale vige il distinto regime di cui all’art. 14 l. n. 274/1991.
Il Fatto
Le ricorrenti, coniuge e figlie di un dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro deceduto in attività di servizio, chiedevano il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che aveva causato il decesso, ai fini della pensione privilegiata indiretta e dell’equo indennizzo. L’istanza era stata respinta sulla base del parere negativo reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, recepito dall’ASP e dall’INPS nei rispettivi provvedimenti.
Le ricorrenti proponevano ricorso dinanzi alla Corte dei Conti, deducendo la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per motivazione illogica dei provvedimenti e chiedendo l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale. Si costituivano l’INPS, l’ASP e il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica, eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione e la decadenza dall’azione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla domanda di equo indennizzo. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite, la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio finalizzata all’equo indennizzo non attiene al rapporto previdenziale ma trova titolo nel rapporto di lavoro: poiché il rapporto faceva capo a un ente del Servizio Sanitario Nazionale, la cognizione appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con facoltà di riassunzione nei termini di legge.
Quanto alla domanda pensionistica, la Corte respinge l’eccezione del Ministero secondo cui il giudizio avrebbe natura impugnatoria. Il giudizio contabile delle pensioni non è preordinato all’annullamento degli atti amministrativi, ma si sostanzia in una cognizione piena del rapporto pensionistico: i provvedimenti negativi costituiscono atti presupposti di cui la Corte conosce incidentalmente. L’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’ASP e dal Ministero è riservata alla decisione definitiva.
La Corte rigetta l’eccezione di decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, rilevando che tale norma si riferisce all’ordinamento previdenziale e trova applicazione solo nelle controversie dinanzi al giudice ordinario, non nel giudizio pensionistico contabile, per il quale vige il regime di cui all’art. 14 l. n. 274/1991. Rigetta altresì l’eccezione di decadenza dall’azione amministrativa, risultando la domanda presentata entro il termine quinquennale dalla morte del dante causa.
In ordine alla legittimazione attiva, riconosce quella della figlia minorenne alla data del decesso, mentre per la figlia maggiorenne la questione è rinviata all’esito della produzione documentale. La Corte respinge infine l’eccezione di inammissibilità della CTU, ritenendo che il contrasto tra la documentazione tecnica di parte e il parere del Comitato di Verifica renda necessario un approfondimento istruttorio.
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Nota della Redazione
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