Inammissibile l’appello sottoscritto da avvocato non cassazionista (Corte dei Conti Sez. III App. n. 225 del 17.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi davanti alla Sezione centrale d’appello della Corte dei conti l’atto di appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Il difetto dello ius postulandi al momento della proposizione della domanda determina la mancata valida instaurazione del contraddittorio, con nullità insanabile non sanata dalla successiva rinuncia agli atti. La notificazione effettuata da difensore privo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è inesistente, non semplicemente viziata da nullità.
Il Fatto
L’appellante, già dirigente medico, aveva cessato l’attività presso una struttura ospedaliera al 31 luglio 2021 e aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia. Nelle more dell’individuazione di un sostituto aveva stipulato con la medesima struttura un nuovo contratto a tempo determinato, poi prorogato. L’INPS aveva assegnato alla pensione decorrenza dalla scadenza del contratto a termine, anziché dal 31 luglio 2021.
Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, ritenendo applicabile la disciplina che esclude il cumulo tra pensione e retribuzione quando il nuovo rapporto costituisca continuazione di quello precedente. Proponeva appello il lavoratore, deducendo la natura privata della struttura e il proprio diritto al cumulo.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il collegio esamina l’ammissibilità dell’appello. L’art. 28 c.g.c. impone il patrocinio di un avvocato nei giudizi davanti alla Corte dei conti e, per le sezioni di appello e le sezioni riunite, il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. L’art. 190, comma 3, c.g.c. stabilisce inoltre che l’appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.
Da tale previsione discende, per costante giurisprudenza, che la citazione in appello non sottoscritta da un legale abilitato è inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio. È nullo e insanabile l’appello prodotto da un soggetto che, al momento della proposizione della domanda, sia sfornito dello ius postulandi dinanzi alla sezione adita.
La Corte richiama la propria precedente pronuncia di questa Sezione e la giurisprudenza di legittimità e amministrativa conforme, secondo cui la stessa notificazione dell’atto di appello a cura di difensore privo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è da considerarsi inesistente, non già semplicemente viziata da nullità.
Nel caso di specie l’atto di appello e anche l’atto di rinuncia agli atti del giudizio erano sottoscritti da un avvocato che, dalle verifiche effettuate dalla segreteria, non risulta iscritto nell’albo dei cassazionisti. La circostanza, rilevata in udienza, è pregiudiziale rispetto a ogni altra questione. La Corte dichiara pertanto inammissibile l’appello. Quanto alle spese, a mente dell’art. 31, comma 3, c.g.c., ne dispone la compensazione.
Nota della Redazione
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