Decorrenza della pensione privilegiata del militare transitato nei ruoli civili (Corte dei Conti Sez. III App. n. 3 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di transito del militare nei ruoli civili dell’Amministrazione per riconosciuta inidoneità al servizio militare, non si verifica la definitiva cessazione dal servizio. Ne consegue che il trattamento di pensione privilegiata non può essere liquidato d’ufficio dall’Amministrazione, ma soltanto a domanda dell’interessato. Ai sensi dell’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973, la decorrenza del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel processo contabile, la notifica dell’appello non perfezionatasi per causa non imputabile al notificante può essere rinnovata entro un ulteriore termine di trenta giorni.

Il Fatto

Un militare dell’Arma dei carabinieri, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio, è transitato nei ruoli civili della stessa Amministrazione. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso riconoscendo il diritto alla pensione privilegiata ordinaria di terza categoria, in cumulo con il trattamento retributivo in godimento, con decorrenza dalla data del transito nei ruoli civili.

Avverso tale decisione ha proposto appello il Ministero della Difesa, contestando sia l’an sia la decorrenza del trattamento. L’appellato ha eccepito la tardività della notifica dell’atto di impugnazione e la violazione del divieto di nova in appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare l’eccezione di tardività dell’appello. Richiamando Cass. civ. Sez. Un. n. 14594 del 2016, il Collegio ricorda che il notificante, appresa l’esito negativo della notifica per causa a lui non imputabile, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, senza superare il termine pari alla metà di quello previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. Tale limite va però letto in senso esemplificativo e adattato al plesso giurisdizionale di riferimento.

Nel processo contabile, dunque, è ammissibile una proroga di trenta giorni, pari alla metà del termine di sessanta giorni per proporre appello fissato dall’art. 178 c.g.c. Poiché il Ministero ha rinnovato la notifica entro tale arco temporale, l’eccezione di tardività è respinta. Parimenti infondata è l’eccezione di violazione del divieto di nova, avendo l’appellante riproposto questioni già dedotte in primo grado, arricchite solo dagli argomenti della decisione impugnata.

Nel merito, la Corte condivide la lettura dell’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973 offerta dalla giurisprudenza d’appello. La norma sulla liquidazione d’ufficio va riferita alla cessazione definitiva dal servizio per infermità, senza prosecuzione del rapporto nei ruoli civili. Nel caso di transito, invece, il trattamento di privilegio richiede una domanda dell’interessato, che ne costituisce il dies a quo della liquidazione.

La Sezione richiama sul punto Corte conti Sez. I App. n. 353 del 2023, oltre a Sez. III n. 138/2020 e Sez. II n. 230/2020 e n. 20/2021, confermando che la decorrenza va fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda anche nelle ipotesi di transito nei ruoli civili.

Quanto alla domanda utile, il Collegio esclude che il documento datato 10 giugno 2002 possa avviare il procedimento amministrativo, essendo privo dei requisiti formali minimi: manca l’indicazione del destinatario e il numero di protocollo in entrata. L’unico atto idoneo è la domanda del 28 aprile 2020. La sentenza impugnata va quindi riformata, con decorrenza del trattamento dal 1° maggio 2020. Le spese di lite di entrambi i gradi sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *