Esclusi gli incentivi tecnici al Sindaco nominato RUP nel piccolo comune (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 240 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 subordina la nomina a Responsabile Unico del Progetto alla qualifica di dipendente della stazione appaltante o dell’ente concedente, o, in caso di accertata carenza di organico, di dipendente di altra amministrazione pubblica. L’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 limita la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche al “proprio personale” delle stazioni appaltanti, ossia a soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro dipendente. La deroga al principio di separazione tra indirizzo politico e gestione di cui all’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 non determina l’assimilazione del rapporto tra il componente dell’organo politico e l’ente al rapporto di lavoro dipendente. Ne consegue che al Sindaco o all’assessore nominato responsabile del servizio e RUP non spettano gli incentivi tecnici di cui all’art. 45 del Codice dei contratti.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, in ragione della carenza di personale tecnico interno e delle ridotte dimensioni organizzative dell’ente, era stato nominato Responsabile del servizio tecnico ex art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e, in tale veste, Responsabile Unico del Progetto per lavori pubblici in corso di affidamento. Il quesito alla Sezione regionale di controllo chiedeva se fosse ammissibile la corresponsione al Sindaco degli incentivi per le funzioni tecniche svolte in qualità di RUP, alla luce dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, dell’allegato I.10 al Codice, di un parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei principi dell’ordinamento degli enti locali.
La Motivazione della Corte
La Sezione, dopo aver verificato l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta, ha innanzitutto ricostruito la portata della deroga di cui all’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, sottolineandone il carattere eccezionale e residuale. La norma consente di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici soltanto nei piccoli comuni e quando non sia percorribile l’attribuzione delle funzioni al segretario comunale o il ricorso alle forme associative previste dagli artt. 30 e 31 del TUEL.
La Sezione ha rilevato che il Codice dei contratti pubblici, all’art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, individua il presupposto della nomina a RUP nella qualifica di dipendente dell’ente o di altra amministrazione in caso di carenza di organico. Tale impostazione trova conferma anche nell’allegato I.2 al Codice. La norma richiede, quindi, un rapporto di dipendenza con l’amministrazione pubblica, mentre la circostanza che il componente dell’organo politico sia nominato responsabile della struttura organizzativa non produce l’effetto di assimilare il suo rapporto con l’ente a quello di lavoro dipendente.
Il principio generale di separazione tra indirizzo politico e gestione, cui l’art. 53 deroghi in via eccezionale, esclude che il Sindaco possa percepire gli emolumenti riservati ai responsabili dei servizi, come l’indennità di elevata qualificazione. È proprio nella mancata corresponsione di questi emolumenti che si realizza il contenimento della spesa voluto dal legislatore. Se ciò vale per la funzione di responsabile di unità organizzativa, a maggior ragione deve escludersi la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche.
La Sezione ha infine richiamato la giurisprudenza contabile, secondo cui la sostituzione del termine “dipendenti” con “personale” nell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 non ha introdotto una concezione estensiva della categoria: destinatari degli incentivi restano esclusivamente soggetti legati da rapporto di lavoro dipendente con l’amministrazione, e non anche i componenti degli organi politici che svolgano attività di RUP o altra attività incentivabile.
Nota della Redazione
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