Improcedibilità dell’appello per mancata comparizione all’udienza di rinvio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 103 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata comparizione dell’appellante all’udienza fissata con l’ordinanza di rinvio emessa ai sensi dell’art. 196 c.g.c. comporta la dichiarazione d’ufficio dell’improcedibilità dell’atto d’appello. Il giudice deve procedere in conformità alla norma che impone il rinvio della trattazione quando la parte non si presenti senza giustificato motivo, non essendo sufficiente la regolare notifica del decreto presidenziale di fissazione. La declaratoria di improcedibilità è pronuncia in rito e non consente alcun esame del merito della domanda. In tal caso, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., non vi è luogo a provvedere sulle spese, specie quando l’appellato non si sia costituito.
Il Fatto
Un ex sottufficiale collocato in quiescenza ha proposto appello avverso la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, in composizione monocratica, aveva respinto la domanda di riliquidazione della pensione con l’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente assumeva un’anzianità utile di quattordici anni, undici mesi e diciassette giorni al 31 dicembre 1995, chiedendo l’arrotondamento al mese in via analogica e, in subordine, l’applicazione del coefficiente annuo del 2,44% secondo le Sezioni riunite n. 1 del 2021.
Il giudizio di appello giunge alla Corte dopo che, all’udienza del 23 gennaio 2024, constatata la mancata comparizione dell’appellante, era stata emessa l’ordinanza di rinvio n. 1/2024, notificata al difensore il 14 febbraio 2024. Anche all’udienza successiva l’appellante non compare e l’Inps non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale, che assorbe ogni questione di merito. L’appellante, pur essendo stato regolarmente informato con comunicazione di posta elettronica del 13 luglio 2023 del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, non si è presentato.
Per questa ragione il giudizio era stato rinviato con l’ordinanza n. 1/2024, emessa in applicazione dell’art. 196 c.g.c. e debitamente notificata al difensore. La norma impone al giudice di procedere alla trattazione nel nuovo dibattimento quando la parte non compaia senza giustificazione.
All’udienza odierna la mancata comparizione si ripete. Il Collegio ne trae la conseguenza prevista dalla legge e dichiara d’ufficio l’improcedibilità dell’appello. La declaratoria non investe il merito delle censure sull’aliquota del 44% o sull’arrotondamento, che restano così non esaminate.
Sul governo delle spese la Corte richiama l’art. 31, comma 3, c.g.c. La pronuncia è di rito e l’Istituto previdenziale non si è costituito: non vi è dunque luogo a provvedere. La statuizione finale è di improcedibilità e di nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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