Assegno di incollocabilità, motivazione apparente e rinvio al primo giudice (Corte dei Conti Sez. II App. n. 106 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici l’appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 170, comma 1, cod. giust. cont., quando deduce un vizio di motivazione su una questione qualificata di fatto, ma solo se la sentenza impugnata sia affetta da assenza assoluta di motivazione o da motivazione apparente, cioè fondata su argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi. La questione medico-legale relativa all’incollocabilità, pur costituendo questione di fatto, è sindacabile in appello in tali limiti, perché il vizio integra violazione di legge. Il giudice che recepisce acriticamente il parere di un organo amministrativo, senza confrontarlo con il parere di segno contrario espresso dall’organo chiamato per legge e senza esaminare la documentazione sanitaria di parte, incorre in motivazione apparente. In tal caso, ai sensi dell’art. 170, comma 4, cod. giust. cont., la sentenza va annullata con rimessione degli atti al primo giudice.
Il Fatto
L’appellante, ex militare della Guardia di Finanza, era titolare di pensione privilegiata di quinta categoria per cumulo di infermità. Con ricorso respinto dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia aveva chiesto l’assegno di incollocabilità di cui all’art. 104 d.P.R. n. 1092/1973, a decorrere dalla domanda, impugnando il decreto negativo dell’Amministrazione.
In sede amministrativa l’ASL competente, dopo un primo giudizio di collocabilità, aveva riesaminato la posizione dell’interessato giudicandolo non collocabile. Il Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, interpellato dalla Guardia di Finanza, si era invece espresso per la collocabilità, confermandosi in via successiva. Il primo giudice, rigettando il ricorso, aveva recepito il parere del Collegio medico legale, negando la CTU richiesta. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo violazione dell’art. 111 Cost. e motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, che aveva richiamato l’art. 170 cod. giust. cont. per dedotta rinnovazione di questioni di fatto. L’appello è però finalizzato a far valere la carenza totale di motivazione, sindacabile anche se relativa a questione medico-legale.
Il Collegio ricostruisce la disciplina: l’appello pensionistico è consentito per i soli motivi di diritto, e le questioni medico-legali su dipendenza, classifica e aggravamento di infermità sono parificate dal legislatore a questioni di fatto. Il vizio di motivazione è deducibile solo in presenza di motivazione mancante o apparente, non essendo sufficiente dolersi della sua sufficienza.
Nel caso concreto la sentenza impugnata risulta aver recepito acriticamente il parere di collocabilità del Collegio medico legale, senza esplicitare le ragioni della preferenza accordata rispetto al parere contrario dell’ASL, organo chiamato per legge agli accertamenti prodromici e cui lo stesso primo giudice aveva riconosciuto particolare autorevolezza.
A ciò si aggiunge l’omessa considerazione della documentazione sanitaria di parte e l’apodittica affermazione di non utilità della verificazione, motivata sul presupposto della congruità del parere del Collegio. Tale affermazione, priva di ogni ragione giustificativa, è inidonea a rivelare il percorso logico-argomentativo seguito.
In conclusione l’appello è accolto, con annullamento della sentenza e rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 170, comma 4, cod. giust. cont., per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.
Nota della Redazione
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