Decadenza dalla pensione privilegiata e accertamento d’ufficio della dipendenza (Corte dei Conti Sez. II App. n. 110 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine quinquennale di decadenza previsto dall’art. 169 d.P.R. n. 1092/1973 per la domanda di trattamento pensionistico privilegiato decorre dalla cessazione dal servizio e non è impedito dalla sola diagnosi dell’infermità né dai ricoveri e dalle licenze di convalescenza fruiti in costanza di servizio. È necessario, ai sensi dell’art. 167, secondo comma, d.P.R. n. 1092/1973, un accertamento medico-legale, anche negativo e allo stato degli atti, sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio, effettuato da organi pubblici tecnici. L’iniziativa d’ufficio dell’Amministrazione, prevista dall’art. 3, comma 2, R.D. n. 1024/1928, opera solo per le ferite, le lesioni e le infermità contratte per obbligo di servizio in presenza di straordinarie cause morbifiche, non per le infermità psichiche e traumatiche la cui riconducibilità al servizio deve essere dimostrata dall’interessato ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare di leva dell’Esercito incorporato nel febbraio 1978 e congedato nel luglio 1979 per fine ferma, aveva impugnato davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria il provvedimento con cui il Ministero della Difesa aveva respinto, per tardività, la propria istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità – una frattura al piede e turbe nevrotiche – al fine di ottenere la pensione privilegiata.

Il primo giudice aveva rigettato il ricorso applicando la decadenza di cui all’art. 169 d.P.R. n. 1092/1973: la domanda era stata presentata nel gennaio 2015, oltre trentacinque anni dopo il congedo, e non risultava alcun accertamento sulla dipendenza. L’appellante ha contestato la decisione deducendo la violazione della norma, una motivazione apparente e la mancata attivazione d’ufficio dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto escluso il vizio di motivazione apparente, precisando che esso ricorre solo in presenza di argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi o fra loro inconciliabili e obiettivamente incomprensibili. La sentenza impugnata ha invece illustrato con chiarezza i profili della cessazione per fine ferma, della tardività dell’istanza, dell’assenza di accertamenti sanitari e della non riconducibilità delle infermità a quelle che impongono l’attivazione d’ufficio. Il mancato esame della relazione peritale di parte è stato giudicato irrilevante.

Nel merito, la Corte ha richiamato il disposto dell’art. 167 d.P.R. n. 1092/1973, che liquida d’ufficio il trattamento privilegiato solo nei confronti del dipendente cessato per infermità riconosciute dipendenti da fatti di servizio, e la regola dell’art. 169, che non ammette la domanda se siano decorsi cinque anni dalla cessazione senza la richiesta di accertamento della dipendenza. Secondo l’insegnamento delle Sezioni riunite n. 8/QM/2001, la decadenza non si verifica quando l’accertamento, anche negativo e allo stato degli atti, sia stato compiuto da organi tecnici in sede di valutazione della malattia.

Nel caso concreto nessun atto di causa documenta una valutazione medico-legale sulla dipendenza: i ricoveri militari e le licenze di convalescenza non integrano il sub-procedimento richiesto. La Corte ha ribadito che l’onere di provare l’avvenuto accertamento del nesso di dipendenza grava sull’interessato, richiamando la propria Sez. II App. n. 77/2020.

Quanto all’iniziativa d’ufficio, la Sezione ha osservato che le infermità lamentate non rientrano tra quelle dell’art. 3, comma 2, R.D. n. 1024/1928: le turbe nevrotiche non costituiscono ferite o lesioni per ragione di servizio, e per la frattura l’appellante non ha dimostrato le circostanze di luogo e tempo, avendo dichiarato in anamnesi un trauma da caduta accidentale al rientro da una licenza breve. L’Amministrazione aveva peraltro già contestato tale riconducibilità.

Infine, la Corte ha respinto la tesi secondo cui la computabilità del periodo di convalescenza ai fini degli obblighi di leva, ex art. 24, comma 8, legge n. 958/1986, varrebbe come presunzione della dipendenza, richiamando in termini la Sez. I App. n. 318/2020. L’appello è stato rigettato, con conferma della sentenza e condanna dell’appellante alle spese di difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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