Coefficiente di rendimento e decorrenza dei ratei nella pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 38 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile il coefficiente di rendimento di cui all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, ha natura innovativa e non retroattiva. La riliquidazione della quota retributiva opera pertanto solo a decorrere dal rateo di gennaio 2022, senza possibilità di estensione ai ratei anteriori. Il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle differenze maturate sorge, invece, dal giorno di maturazione del diritto sostanziale, coincidente con il 1° gennaio 2022, e non dal momento in cui l’Ente previdenziale riceve la comunicazione della riliquidazione dal Ministero competente. Spetta al ricorrente la maggior somma tra rivalutazione e interessi, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, posto in congedo dalla Polizia penitenziaria nel 2004, titolare di pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria, lamentava che nel calcolo del trattamento non fossero state applicate le aliquote di rendimento dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità di sedici anni, otto mesi e ventisei giorni.

Dopo una domanda di ricalcolo all’INPS del marzo 2022, il ricorrente adiva la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione con l’aliquota del 2,445% per ogni anno utile e la condanna dell’Istituto ai ratei maggiorati dal marzo 2017, oltre rivalutazione e interessi. L’INPS eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l’improcedibilità, sostenendo che il coefficiente trovasse applicazione solo dai ratei successivi al 1° gennaio 2022. Il Ministero della Giustizia, integrato il contraddittorio, rappresentava di aver già riliquidato il trattamento con decreto del settembre 2023.

La Motivazione della Corte

Il giudice rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS: l’Istituto, pur non competente alla liquidazione dei trattamenti cessati anteriormente al 1° ottobre 2005, è comunque tenuto al pagamento della prestazione.

Nel merito, la Sezione ricostruisce la portata dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021. La norma ha esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile il trattamento pensionistico già riconosciuto al personale militare, secondo l’interpretazione delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM. Non si tratta però di norma di interpretazione autentica, bensì di disposizione innovativa, priva di efficacia retroattiva.

La riliquidazione della quota retributiva con il coefficiente del 2,44% opera quindi solo sui ratei liquidati dal gennaio 2022. Il giudice richiama la Corte costituzionale n. 33 del 28 febbraio 2023, che ha affermato l’applicazione non retroattiva dello ius superveniens, e l’orientamento consolidato delle Sezioni di appello. Ne consegue il rigetto della domanda di riconoscimento del coefficiente dall’8 marzo 2017.

È invece accolta la domanda, formulata in udienza, relativa a interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1° gennaio 2022. Non convince la tesi dell’INPS secondo cui gli interessi decorrerebbero dalla comunicazione del decreto ministeriale di riliquidazione: gli interessi spettano dal giorno di maturazione del diritto, individuato nel 1° gennaio 2022. In applicazione dei principi delle Sezioni riunite n. 10/2002/QM, sulle differenze per ratei arretrati spetta la maggior somma tra rivalutazione e interessi, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.

Le spese sono integralmente compensate, in ragione dell’intervenuta riliquidazione e della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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