Imposta di soggiorno, permane la giurisdizione contabile sul gestore (Corte dei Conti Sez. II App. n. 135 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
I gestori delle strutture ricettive che, in base ai regolamenti comunali adottati ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 23/2011, riscuotono l’imposta di soggiorno e sono tenuti a riversarla nelle casse comunali assumono la qualifica di agenti contabili e sono soggetti alla giurisdizione contabile. La qualificazione del gestore come responsabile d’imposta, introdotta dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 e resa retroattiva dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, non incide sul rapporto di servizio con l’ente locale, che trova fondamento nel maneggio di denaro a destinazione pubblica. Le due qualifiche assolvono a funzioni diverse e possono coesistere, con la conseguenza che l’assoggettamento al giudice tributario non esclude quello al giudice contabile. La regola della perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 13 c.g.c. non osta alla rilevazione del difetto di giurisdizione determinato da norma retroattiva.

Il Fatto

Il Procuratore regionale per il Lazio conveniva in giudizio due soggetti, ciascuno in proprio e quali legali rappresentanti di due società succedutesi nella gestione di una struttura alberghiera romana, chiedendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale in favore del Comune per l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno relativa al terzo trimestre 2011 e al periodo 2012-2020.

Il giudice di primo grado dichiarava il difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice tributario, ritenendo che la qualifica di responsabile d’imposta attribuita al gestore dal d.l. n. 34/2020, con efficacia retroattiva per effetto dell’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, avesse escluso la configurabilità del rapporto di servizio. La Procura regionale proponeva appello, deducendo l’erronea disapplicazione delle norme sulla contabilità pubblica, l’erronea interpretazione delle novelle, l’omessa pronuncia sulla perpetuatio jurisdictionis e il difetto di motivazione sulla questione di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dal consolidato orientamento delle Sezioni d’appello della Corte, richiamato ai sensi dell’art. 17, comma 1, norme di attuazione del c.g.c., secondo cui le novelle non hanno intaccato il rapporto di servizio tra gestore e Comune beneficiario del tributo.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 ha introdotto il comma 1-ter dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011, attribuendo al gestore la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa; il successivo art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021 ha previsto l’applicabilità della nuova disciplina anche ai casi anteriori al 19 maggio 2020.

Quanto al terzo motivo, la Sezione osserva che nella fattispecie la citazione è stata depositata in dicembre 2022, quando la norma era già in vigore, sicché il motivo è privo di fondamento. La norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia ex tunc, è in grado di inibire la regola della perpetuatio jurisdictionis scolpita nell’art. 13 c.g.c., imponendo al Collegio di verificare la questione pur in presenza di domanda introdotta prima della sua entrata in vigore.

Nel merito, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 19654/2018, secondo cui l’attività di riscossione e riversamento dell’imposta comunale ha natura di servizio pubblico e l’obbligazione del gestore ha natura pubblicistica. Tra gestore e Comune si instaura un rapporto di servizio con compiti eminentemente contabili, distinto da quello tributario, che attribuisce al gestore la qualifica di agente contabile ai sensi dell’art. 178 r.d. n. 827/1924.

La Sezione ribadisce l’attualità del principio delle Sezioni riunite n. 22/2016/QM: le due qualifiche di responsabile d’imposta e di agente contabile assolvono a funzioni diverse e possono coesistere. È quindi irrilevante l’assoggettamento dell’albergatore alla giurisdizione tributaria, ben potendo il medesimo soggetto essere sottoposto anche a quella contabile. La questione di legittimità costituzionale, formulata in via subordinata ma fatta propria dalle parti appellate, è dichiarata irrilevante, poiché la norma non ha sottratto alla giurisdizione contabile la controversia. L’appello è pertanto accolto e la Corte dichiara la giurisdizione contabile, rinviando al primo giudice ai sensi dell’art. 199 c.g.c. per l’esame di merito e la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

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