Responsabilità docente a tempo pieno: danno erariale solo con prova minore resa (Corte dei Conti Sez. II App. n. 232 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del divieto di esercizio di attività libero-professionale non autorizzata né autorizzabile da parte del docente universitario a tempo pieno non integra, di per sé, un danno erariale. Il pregiudizio connesso alla lesione del principio di esclusività e alla compromissione del rapporto sinallagmatico non può farsi derivare automaticamente dalla mera violazione del divieto, essendo prevista dall’ordinamento, per il mancato riversamento dei compensi, una distinta e specifica ipotesi risarcitoria. Grava sul p.m. contabile, ex art. 2697 c.c., l’onere di allegare e dimostrare la diminuzione patrimoniale, anche in via presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c., purché sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti da cui desumere la sistematica sottrazione di energie lavorative all’Ateneo.
Il Fatto
Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo ha citato in giudizio un docente universitario a tempo pieno, Presidente di un Corso di Laurea in Odontoiatria, per sentirlo condannare al pagamento di euro 128.132,13, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il danno erariale era contestato per lo svolgimento, nel quinquennio 2016-2020, di attività libero-professionale odontoiatrica presso studi esterni e per la partecipazione a una società commerciale, ritenute non occasionali, organizzate e non autorizzate, in violazione del divieto di cumulo di incarichi e del dovere di esclusività.
Il requirente non ha quantificato il danno come mancato riversamento dei compensi, bensì come differenza tra la retribuzione percepita a tempo pieno e quella spettante a tempo definito, sul presupposto della sistematica distrazione di energie lavorative. La Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, con la sentenza n. 65/2023, ha respinto la domanda per difetto di prova del nocumento economico. Il Procuratore regionale ha proposto appello, contestando la contraddittorietà dell’inquadramento e la negazione del danno da violazione dei vincoli retributivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione seconda d’appello ricostruisce la questione nei termini della responsabilità amministrativa per lesione del principio di esclusività. L’appellante sosteneva un automatismo tra esercizio non autorizzato della libera professione e indebita percezione della maggiore retribuzione del regime a tempo pieno, con conseguente indice presuntivo del pregiudizio in termini di minore resa del servizio.
Il Collegio disattende tale impostazione, in linea con la giurisprudenza prevalente delle sezioni di appello. Richiamando la propria pronuncia Sez. II app. n. 147/2022, la Corte ribadisce che deve escludersi ogni automatismo: da un lato opera il presupposto di cui all’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 con obbligo di versamento dei compensi extramoenia; dall’altro, solo la sistematica sottrazione delle energie lavorative è idonea a determinare la grave compromissione del rapporto sinallagmatico.
La Corte distingue la posizione dei dirigenti medici, per i quali l’indennità di esclusività rende sine titulo la percezione in caso di attività extramoenia non autorizzata, con obbligo di restituzione dell’indebito. Fuori da tale ipotesi riprendono vigore i principi ordinari sulla distribuzione dell’onere della prova: spetta al p.m. contabile dimostrare la diminuzione patrimoniale, anche in via presuntiva, con indizi gravi, precisi e concordanti.
Nel caso concreto tali elementi non ricorrono. Manca ogni contestazione dell’Ateneo in termini di debiti di orario o di attività di docenza; risulta depositata una dichiarazione del Rettore pro tempore attestante il pieno assolvimento dei doveri accademici. L’appellato ha prodotto una relazione tecnica sull’attività didattica, scientifica e clinico-assistenziale, non contestata. La documentazione difensiva supera quindi le presunzioni offerte dalla Procura.
L’appello è pertanto rigettato: se non può escludersi che l’attività vietata comprometta la prestazione tipica, tale compromissione deve formare oggetto di specifica allegazione e prova, nella specie non raggiunta. In favore dell’appellato definitivamente prosciolto sono liquidate le spese di difesa, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., in euro 2.000,00, a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
Nota della Redazione
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