Responsabilità erariale: prescrizione decorre dal pagamento indebito, non dal secondo esborso (Corte dei Conti Sez. II App. n. 231 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente al pagamento di fatture in favore del cedente anziché del cessionario del credito, il dies a quo della prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria coincide con il pagamento indebitamente disposto, non con il successivo esborso che l’ente abbia dovuto sostenere in esecuzione della sentenza che abbia accertato l’inefficacia liberatoria del primo pagamento. Il secondo pagamento, in quanto dovuto in forza della cessione ritualmente notificata, non integra un nuovo fatto dannoso, ma la mera riparazione delle conseguenze del primo. Il termine decorre dunque dal primo esborso e l’azione è prescritta se l’invito a dedurre sia stato notificato dopo il compimento del quinquennio.

Il Fatto

Una banca cessionaria di crediti vantati da una società fornitrice nei confronti di una Provincia ottiene, con sentenza del giudice civile, la condanna dell’ente al pagamento della somma già corrisposta al cedente. La Provincia paga una seconda volta la medesima somma, oltre interessi, e riconosce il relativo debito fuori bilancio. La Procura regionale contabile cita in giudizio il direttore del dipartimento competente, il responsabile del settore viabilità e la responsabile del procedimento, imputando loro il danno da duplicazione del pagamento a titolo di colpa grave.

La Sezione territoriale assolve i due funzionari per insussistenza del nesso causale e condanna il solo direttore all’intero importo, oltre la richiesta della Procura. L’interessato impugna la sentenza, deducendo in via preliminare la prescrizione dell’azione risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio d’appello affronta anzitutto la questione preliminare, che assume valore assorbente. La fattispecie ruota attorno alla corretta individuazione del dies a quo del termine quinquennale: la Procura e il primo giudice lo avevano collocato nel secondo esborso, sostenuto nel 2021 in esecuzione della sentenza civile, qualificandolo come spesa inutile sopravvenuta.

La Sezione centrale non condivide tale impostazione. Dagli atti emerge che l’unico comportamento addebitabile all’appellante è la liquidazione disposta con determinazione dirigenziale nel febbraio 2014 in favore della società cedente, ormai priva di legittimazione a incassare per effetto della cessione in massa di crediti presenti e futuri, ritualmente notificata all’ente nell’ottobre 2011.

La Corte richiama la sentenza del Tribunale civile che, nel definire il contenzioso, ha chiarito che la cessione in massa di crediti futuri comporta la perdita di disponibilità dei crediti da parte del cedente. Il pagamento al cedente non ha quindi prodotto effetti liberatori ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., rendendo dovuto il secondo pagamento.

Ne deriva che il danno erariale si è prodotto con il primo pagamento, non dovuto, e non con quello successivo: il secondo esborso costituisce la legittima soddisfazione del credito ceduto, non già una nuova voce di danno. Il Collegio osserva altresì che, al momento del secondo pagamento, l’appellante era già in quiescenza e non aveva alcuna cognizione dell’esito del contenzioso.

Pertanto, l’invito a dedurre risulta notificato quando il quinquennio prescrizionale era ormai decorso rispetto alla condotta del febbraio 2014. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la Corte dichiara il proscioglimento dell’appellante dalla domanda attrice per intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria. Le spese di entrambi i gradi sono integralmente compensate ai sensi del terzo comma dell’art. 31 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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