Controllo spese elettorali e spese forfettarie non sostenute (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 20 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di controllo sulle spese elettorali dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012. L’importo esposto a forfait in misura pari al trenta per cento delle spese ammissibili e documentate, previsto dall’art. 11, comma 2, legge n. 515/1993, che non corrisponda a una spesa realmente sostenuta né trovi copertura tra le fonti di finanziamento, non integra una spesa irregolare. Esso configura una discrasia di natura compilativa, che non inficia la regolarità complessiva del rendiconto. Il giudizio di regolarità resta pertanto positivo quando le restanti poste risultino documentate e coerenti.
Il Fatto
La vicenda riguarda il rendiconto delle spese elettorali sostenute da una lista in occasione delle elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Sanremo, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e dunque soggetto al controllo della competente Sezione regionale di controllo. Due distinti soggetti avevano trasmesso alla Sezione due prospetti contabili tra loro discordanti: il primo dichiarava fonti di finanziamento e spese pari a zero, il secondo indicava fonti di finanziamento per euro 768,00 e spese complessive per euro 998,49.
Il Collegio ha quindi richiesto chiarimenti su due profili: l’invio dei due rendiconti divergenti da parte di soggetti diversi e la discrasia contabile tra il totale delle fonti di finanziamento e il totale delle spese sostenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 100, comma 2, della Costituzione, la legge n. 20/1994, la legge n. 131/2003 e la disciplina speciale contenuta nella legge n. 515/1993 e nella legge n. 96/2012. Da quest’ultima, e in particolare dall’art. 13, comma 6, come modificato dal decreto-legge n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, discende l’attribuzione alla Sezione regionale di controllo del compito di verificare la conformità alla legge delle spese elettorali e la regolarità della relativa documentazione.
Sul primo profilo, relativo all’invio di due prospetti discordanti, le risposte acquisite hanno chiarito che la prima trasmissione non era formalmente corretta, poiché l’unico soggetto legittimato a presentare i rendiconti agli organismi di controllo è il legale rappresentante del movimento politico. La posizione espressa dall’amministratore nazionale è stata pertanto ritenuta quella riferibile alla lista sotto il profilo formale.
Sul secondo profilo, il Collegio esamina la posta di euro 230,40, pari al trenta per cento a forfait dell’ammontare delle spese ammissibili documentate, calcolata ai sensi dell’art. 11, comma 2, legge n. 515/1993. Il chiarimento fornito ha precisato che tale importo non è stato effettivamente sostenuto e non trova copertura tra le fonti di finanziamento, rappresentando unicamente il risultato del calcolo percentuale. Le uniche spese documentate risultano quelle per euro 768,00, riconducibili a spese notarili comprovate da fattura.
Su queste basi il Collegio accerta la regolarità del rendiconto, con la sola eccezione dell’importo a forfait di euro 230,40. Quest’ultimo, non rappresentando una spesa realmente sostenuta, integra esclusivamente una discrasia di natura compilativa e non una irregolarità sostanziale. La deliberazione dispone la trasmissione di copia al Presidente del Consiglio Comunale competente per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista, oltre agli adempimenti di segreteria e alla pubblicazione nel sito della Sezione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.