Trasferimenti straordinari alle partecipate non sono spese di investimento (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 89 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
I trasferimenti straordinari alle società partecipate, disposti ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 per il ripiano delle perdite, non costituiscono spesa di investimento. La nozione di spesa di investimento degli enti locali è tassativa e coincide con le sole fattispecie elencate dall’art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003. Il successivo comma 19 vieta il ricorso all’indebitamento per finanziare i conferimenti finalizzati alla ricapitalizzazione di aziende o società per il ripiano di perdite; tale divieto nega implicitamente che il ripiano delle perdite possa qualificarsi come investimento. Gli enti locali non possono pertanto qualificare come spese di investimento attività non riconducibili a quell’elenco. È inammissibile, sotto il profilo oggettivo, il quesito che richieda alla Sezione di applicare le norme a una fattispecie concreta o di interferire con altra giurisdizione.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha rivolto alla Sezione regionale di controllo tre quesiti in materia di contabilità pubblica. Il primo chiedeva se fosse obbligatoria la partecipazione del Comune a un’erogazione di fondi, tramite convenzione tra i Comuni soci, a favore della propria società partecipata in concordato preventivo, essendo stata inserita tale somma nel piano omologato dal Tribunale come credito della società verso i Comuni. Il secondo domandava se tale erogazione dovesse qualificarsi come trasferimento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 oppure come finanziamento dei soci alla società secondo il d.lgs. n. 385/1993. Il terzo quesito chiedeva se l’eventuale contributo andasse inserito nel titolo I o nel titolo II del bilancio comunale, ossia se costituisse spesa in conto capitale.
L’istanza è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sul piano soggettivo il quesito è ammissibile, essendo formulato dal Sindaco per il tramite del C.A.L. Sul piano oggettivo, la funzione consultiva degli art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può estendersi a qualsiasi attività dell’ente con riflessi finanziari, né tradursi in una consulenza generale. Sono inammissibili le richieste che sollecitino valutazioni su casi o atti gestionali specifici, perché determinerebbero un’ingerenza della Corte nella concreta attività amministrativa, incompatibile con la sua posizione di terzietà.
Il primo quesito è inammissibile per molteplici ragioni oggettive. Il Comune riferisce un caso concreto in cui è attualmente interessato e chiede indicazioni per la sua risoluzione specifica, sottraendosi così al criterio dell’esame in astratto. Vi è inoltre interferenza con altra giurisdizione: il credito della società verso i Comuni soci risulta inserito in un piano concordatario omologato dal Tribunale civile competente, e il quesito tocca anche un ipotetico contenzioso tra la società e i soci. La Corte richiama il principio di nomofilachia della Sezione delle autonomie (n. 24/2019/QMIG, ribadito con la n. 2/SEZAUT/2023/QMIG), secondo cui la funzione consultiva non può prefigurare soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali. La prospettata ipotesi di danno al Comune determina altresì interferenza con l’attività requirente della Procura contabile.
Il secondo quesito è parimenti inammissibile, perché un parere sulla natura del trasferimento richiederebbe un’analisi concreta degli atti su cui il credito si fonda. Il terzo quesito è invece ammissibile e viene esaminato nel merito, in via generale e astratta.
La Sezione ricorda che le spese pubbliche si distinguono in correnti, destinate alla normale attività degli enti, e in conto capitale, destinate a finanziare investimenti diretti o indiretti. L’art. 119, ultimo comma, Cost. consente il ricorso all’indebitamento dei territori soltanto per finanziare spese di investimento, rendendo necessario individuarne la nozione. È intervenuta la legge n. 350/2003, il cui art. 3, comma 18 elenca le attività, materiali e finanziarie, costituenti investimento. Tale nozione non deriva dalla sola disposizione costituzionale, ma da scelte di politica economica correlate ai vincoli sovranazionali, come osservato dalla Corte cost. n. 425/2004. Ne consegue che gli enti locali non possono qualificare come investimento attività estranee a quell’elenco. Il comma 19 vieta all’ente di indebitarsi per finanziare i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzati al ripiano di perdite; il divieto nega implicitamente che il ripiano delle perdite costituisca spesa di investimento. In definitiva, i trasferimenti straordinari alle partecipate ex art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 non rientrano in tale nozione.
Nota della Redazione
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