Revoca pensione di guerra: recupero solo in caso di dolo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 2 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 12 novembre 1999, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 377/1999, la revoca o la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra comporta il recupero di quanto indebitamente riscosso solo nel caso in cui l’indebito sia imputabile a comportamento doloso del pensionato. In assenza di dolo, la revoca opera dalla data del provvedimento e non si procede al recupero delle somme già percepite. L’art. 6 del d.P.R. n. 377/1999 prevale sull’art. 112, comma 11, del d.P.R. n. 915/1978, essendo disposizione successiva e diretta a dettare una disciplina uniforme della procedura di revoca, anche nell’ipotesi di venir meno delle condizioni economiche. L’onere probatorio del dolo grava sull’Amministrazione, né è sufficiente la mera presentazione delle dichiarazioni dei redditi per ritenere assolto l’obbligo comunicativo.

Il Fatto

La vicenda riguarda una pensionata titolare di pensione indiretta di guerra, con assegno di maggiorazione, concessa dal 1996 quale orfana inabile a proficuo lavoro e in condizioni economiche disagiate. La Ragioneria territoriale dello Stato aveva revocato il trattamento con determina del 1° ottobre 2010, contestando il superamento dei limiti reddituali e l’omessa denuncia del superamento, e aveva quindi iscritto a ruolo un credito di euro 62.667,62 per il periodo 1° gennaio 2010 – 30 settembre 2020.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, con sentenza n. 112/2022, aveva dichiarato la non spettanza del trattamento e la prescrizione dei ratei dal 1° gennaio 2010 al 13 ottobre 2010, limitando a quella sola fascia l’illegittimità della richiesta restitutoria. La pensionata ha impugnato la decisione chiedendo l’irripetibilità dell’intero importo.

La Motivazione della Corte

Respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame, la Sezione affronta il nodo normativo: individuare la disposizione applicabile quando il titolare di pensione di guerra ometta di comunicare la variazione della propria posizione reddituale. Il quesito oppone l’art. 6 del d.P.R. n. 377/1999, che esclude la recuperabilità in difetto di dolo, all’art. 112, comma 11, del d.P.R. n. 915/1978, che consente il recupero anche in assenza di dolo, sia pure dal primo giorno dell’anno successivo a quello di superamento dei limiti reddituali.

Il Collegio, superando l’impostazione del giudice territoriale, ritiene applicabile l’art. 6 del d.P.R. n. 377/1999, in quanto disposizione successiva tanto all’art. 80 quanto all’art. 112, comma 11, del d.P.R. n. 915/1978. Non rileva che l’art. 9 del d.P.R. n. 377/1999 abbia abrogato espressamente solo il comma 2 dell’art. 81 del d.P.R. n. 915/1978: per un difetto di coordinamento, la portata abrogante va estesa alle parti dell’art. 112 incompatibili con la nuova disciplina.

La Corte richiama sul punto Corte conti, Sez. I, n. 92/2002 e n. 361/2002, secondo cui la disposizione abrogante deve intendersi estesa alle parti dell’art. 112 modificate dall’art. 23 del d.P.R. n. 834/1981 che risultano incompatibili con l’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 377/1999. Viene valorizzata la finalità di disciplina uniforme della procedura di revoca, estesa a tutte le ipotesi dell’art. 81, comma 1, compresa quella del venir meno delle condizioni economiche.

Il Collegio consolida poi l’orientamento della giurisprudenza contabile (Corte conti, Sez. I, n. 395/2003 e n. 68/2004; Corte conti, Sez. II, n. 69/2018), ribadendo che i ratei erogati dopo il 12 novembre 1999 restano disciplinati dall’art. 6 del Regolamento e che va verificato se al pensionato sia ascrivibile un comportamento doloso. La giurisprudenza d’appello più recente (Corte conti, Sez. I, n. 65/2022) esclude ogni automatismo tra violazione dell’obbligo informativo e configurazione del dolo, richiedendo una valutazione delle condizioni oggettive e soggettive del percipiente.

Nel caso concreto, la mancata comunicazione è pacifica e non è sufficiente la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, effettuata verso altra Amministrazione e per diversa finalità. Il giudice di primo grado aveva però ritenuto il dolo “verosimilmente insussistente”; tale valutazione, attinente a profili di fatto, non è sindacabile in appello ai sensi dell’art. 170 c.g.c. e di Corte conti, Sezioni riunite, n. 10/QM/2000. Ne deriva l’ipotesi di indebito per omessa comunicazione non imputabile a dolo, che giustifica la revoca dalla data del provvedimento e senza alcun recupero delle somme già corrisposte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *