Quota retributiva pensione militare: coefficiente annuo 2,44% e non aliquota 44% (Corte dei Conti Sez. II App. n. 71 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, applicando il coefficiente annuo di rendimento determinato nel 2,44%, e non l’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Tale disposizione non è applicabile fuori dal contesto di riferimento, poiché la sua estensione generale alla quota retributiva del militare cessato con oltre venti anni di servizio determinerebbe una duplicazione della valorizzazione del periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e il raggiungimento dei venti anni. Il principio, affermato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, è stato esteso ai militari con anzianità inferiore a quindici anni alla medesima data dalla sentenza n. 12/2021/QM.
Il Fatto
Un ex militare dell’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza dal 1° luglio 2018 con un’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 di diciassette anni, due mesi e diciannove giorni e complessivamente superiore a venti anni, aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale pugliese, in composizione monocratica, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale.
Avverso tale decisione ha proposto appello l’INPS, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, e richiamando i principi delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM. L’Istituto ha inoltre sostenuto che la diversa domanda di applicazione del coefficiente annuo, in luogo dell’aliquota unitaria, non sarebbe stata mai sottoposta al suo esame in sede amministrativa e non potrebbe quindi formare oggetto di delibazione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio ha dichiarato la contumacia dell’appellato, non costituitosi nel grado di appello nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 93 e 191 c.g.c.
Nel merito, la Sezione ha aderito all’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, recepito dalla granitica giurisprudenza delle sezioni di appello. La questione riguardava le modalità di calcolo della quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni. Le Sezioni riunite hanno escluso che l’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 sia applicabile fuori dal suo contesto di riferimento, affermando che la quota retributiva va determinata in base all’effettivo numero di anni maturati a quella data, con il coefficiente annuo del 2,44%.
Il Collegio ha richiamato la ratio di tale soluzione ermeneutica: l’applicazione generalizzata dell’aliquota del 44% esporrebbe al rischio di duplicazione della valorizzazione dei trattamenti, con riguardo al periodo compreso tra l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni, poiché tale periodo verrebbe valorizzato una prima volta nella quota retributiva e una seconda nella quota contributiva. L’unico coefficiente compatibile con il quadro legislativo è stato individuato nel 2,445%, ottenuto ponendo al numeratore 44 e al denominatore il numero di anni fissato dalla legge n. 335/1995 per l’accesso al sistema misto, ossia diciotto anni meno un giorno, con approssimazione ordinaria al centesimo pari al 2,44%.
La Sezione ha inoltre ritenuto infondata l’eccezione dell’Istituto sulla non deducibilità della domanda in sede giurisdizionale. L’originaria domanda del ricorrente, pur imperniata sull’applicazione del coefficiente dell’art. 54, comma 1, costituisce espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione, previa impugnativa del provvedimento di liquidazione, con l’applicazione di una diversa aliquota di rendimento. La statuizione resa in conformità al principio delle Sezioni riunite rientra quindi pienamente nel perimetro di cognizione del giudice di appello.
In conclusione, il Collegio ha accolto parzialmente l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto dell’appellato alla riliquidazione della pensione con l’applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%, fermi restando gli accessori di legge. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e della parziale soccombenza, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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