Blocco stipendiale e scatti di anzianità nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. I App. n. 48 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il blocco della retribuzione dei pubblici dipendenti previsto dall’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, opera anche sugli incrementi derivanti dal raggiungimento del 23° e 25° anno di servizio, senza distinzione tra progressioni automatiche e progressioni di carriera. La retribuzione calcolata con il criterio limitativo costituisce base di calcolo anche della contribuzione previdenziale e del trattamento pensionistico. I principi affermati dalla Corte costituzionale n. 200/2018, pur riferiti al terzo periodo della disposizione, si applicano per identità di ratio anche al secondo periodo, che sancisce il blocco dei meccanismi di progressione automatica fondati su classi e scatti di stipendio. Nel giudizio contabile l’appello incidentale autonomo non è travolto dall’inammissibilità dell’appello principale ed è esaminato come appello principale.
Il Fatto
Un’appartenente alla Polizia di Stato agisce davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio per il ricalcolo del trattamento pensionistico, chiedendo che si tenga conto degli scatti maturati per il raggiungimento del 23° e 25° anno di servizio, conseguiti nel 2011 e nel 2013. Il giudice di primo grado accoglie il ricorso, riconoscendo anche interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Ministero dell’Interno propone appello, sostenendo che la propria nota del 21 gennaio 2016 non aveva riconosciuto alcun beneficio e che l’appellata rientra tra i destinatari dei limiti dell’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010. L’Inps propone appello incidentale, chiedendo l’accoglimento del gravame principale e la riforma della sentenza. L’appellata eccepisce la nullità della notifica dell’appello principale, mai perfezionatasi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone la riunione dei due giudizi, entrambi diretti contro la medesima sentenza. Respinge l’eccezione di violazione dell’art. 190 c.g.c., rilevando che l’art. 158 c.g.c., nel testo vigente dopo il d.lgs. n. 114/2019, consente alle amministrazioni pubbliche di farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente, anche in grado di appello, con facoltà di proporre impugnazione.
Sulla notifica, la Corte accerta che l’atto del 18 ottobre 2021 fu tentato presso il precedente recapito del difensore, che aveva già trasferito lo studio. Richiamando Cass. 7180/2022, Cass. 27911/2019, Cass. 17336/2019 e Cass. 7257/2017, qualifica la notificazione come inesistente “in rerum natura”, non suscettibile di sanatoria né di riattivazione. La successiva notifica del 20 gennaio 2022 è tardiva, essendo decorsi oltre sessanta giorni. L’appello principale è pertanto inammissibile.
Quanto all’appello dell’Inps, il Collegio osserva che nel sistema contabile le impugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale. L’interesse dell’Istituto non nasce dall’impugnazione principale, ma è autonomo e diretto verso la parte appellata. Si tratta quindi di impugnazione incidentale autonoma, che non è travolta dall’inammissibilità dell’appello principale ed è “elevata” ad appello principale (Cass. 12154/2004).
L’appello è ammissibile, poiché in materia pensionistica è consentito per soli motivi di diritto ai sensi dell’art. 170 c.g.c.. Nel merito la Corte applica il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. 9936/2014 e 23542/2015) e richiama la Corte costituzionale n. 200/2018, che ha ritenuto infondate le questioni sull’art. 9, comma 21: la retribuzione calcolata con il criterio limitativo è la base del trattamento pensionistico. La Corte costituzionale n. 167/2020 ha confermato che la riliquidazione rientra nella discrezionalità del legislatore. L’appello dell’Inps è accolto e la sentenza riformata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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