Applicazione dell’art. 54 T.U. pensionistico al personale della Polizia penitenziaria e decorrenza (Corte dei Conti Sez. I App. n. 61 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, per effetto dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, si applica anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con aliquota di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. La disposizione sopravvenuta, pur immediatamente precettiva, non ha efficacia retroattiva: opera esclusivamente sui ratei maturati dal 1° gennaio 2022. La declaratoria di illegittimità costituzionale del regime di blocco stipendiale, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 178/2015, non determina il computo automatico degli incrementi retributivi congelati, né la loro incidenza sulla base pensionabile, rimanendo la relativa determinazione affidata alla ripresa della contrattazione collettiva.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto, proponeva domanda di riliquidazione dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, invocando l’applicazione dell’art. 54 del T.U. pensionistico e il riconoscimento degli incrementi stipendiali non goduti per effetto del blocco stipendiale. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, ritenendo la norma non applicabile al Corpo di polizia penitenziaria e il blocco retributivo funzionale al contenimento della spesa pubblica.
Il pensionato impugnava quindi la sentenza, deducendo l’intervenuta entrata in vigore della legge n. 234/2021, sopravvenuta al deposito della decisione gravata, e gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del motivo fondato sulla normativa sopravvenuta. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, si afferma che il divieto di domande nuove in appello non opera quando il fondamento della domanda risieda in una disciplina entrata in vigore dopo la chiusura del giudizio di primo grado.
Nel merito, il Collegio ricorda l’orientamento consolidato delle Sezioni d’appello, secondo cui l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non era applicabile ai corpi di polizia ad ordinamento civile, stante il richiamo, operato dall’art. 1 della legge n. 395/1990, alle norme sugli impiegati civili dello Stato solo in quanto compatibili, e la previsione dell’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992, che richiama il solo art. 52. Il quadro muta con la legge n. 234/2021, che estende a detto personale il coefficiente elaborato dall’organo nomofilattico contabile per il personale militare.
Sul piano intertemporale, la Corte esclude effetti stricto sensu retroattivi. La novella è immediatamente precettiva e applicabile anche ai trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore, ma il riconoscimento opera solo dai ratei maturati dal 1° gennaio 2022. Il Collegio richiama l’art. 17 delle preleggi, la clausola di entrata in vigore dell’art. 22 della stessa legge e la previsione di spesa progressiva dal 2022 al 2031, incompatibile con un’applicazione retroattiva. La ricostruzione è confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2023.
Quanto al blocco stipendiale, il motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato. La domanda sui benefici dal 30 luglio 2015 costituisce domanda nuova rispetto al ricorso introduttivo. Nel merito, dalla sentenza n. 178/2015 non può dedursi l’automatico computo degli incrementi congelati, ma solo la necessità di dare nuovo impulso alla contrattazione, tradottasi nel d.P.R. n. 39/2018. La Corte richiama altresì la sentenza n. 167/2020 e la sentenza n. 92/2021.
L’appello è pertanto accolto parzialmente, con riconoscimento del coefficiente del 2,44 per cento sulla quota retributiva dal 1° gennaio 2022, oltre interessi legali e rivalutazione. Le spese di difesa sono compensate per entrambi i gradi, in ragione dei contrasti giurisprudenziali insorti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.