Consegnatari di beni immobili esclusi dal conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 298 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I consegnatari di beni immobili degli enti locali non sono qualificabili come agenti contabili e non sono soggetti all’obbligo di resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. La nozione di agente contabile consegnatario va ricostruita secondo la disciplina di contabilità di Stato, che assume valenza generale e si applica anche agli enti locali. La distinzione tra consegnatari per debito di custodia (agenti contabili, tenuti al conto giudiziale) e consegnatari per debito di vigilanza (agenti amministrativi, esclusi) dipende dalla natura dei beni: il debito di custodia presuppone beni esclusivamente mobili, con gestioni di cassa o magazzino, esistenze iniziali, rimanenze finali e obbligo restitutorio. Ne consegue l’inconfigurabilità di un giudizio di conto su un’ipotetica gestione di beni immobili e la declaratoria di improcedibilità per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un agente indicato come consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio 2021. Il Magistrato relatore per i conti ha depositato la relazione di deferimento, rilevando che il conto presentato contiene l’elenco della generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza.

La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili. Il magistrato istruttore ha concluso per l’improcedibilità, cui ha aderito la Procura regionale, chiedendo anche la restituzione degli atti all’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che include tra gli agenti contabili coloro che hanno maneggio di pubblico danaro o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. Il regolamento prevede che gli oggetti mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario (art. 22), che i consegnatari di beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione contabile e debbano rendere il conto giudiziale (art. 32), e che nel conto il consegnatario si dia debito dei beni mobili secondo specie, qualità e valore (art. 33).

La Corte richiama poi l’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 254/2002, che distingue espressamente i consegnatari per debito di vigilanza (agenti amministrativi) dai consegnatari per debito di custodia (agenti contabili). Solo questi ultimi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, ai sensi degli artt. 11 e 23, mentre ne sono esclusi, per l’art. 12, i consegnatari per debito di vigilanza.

Quanto agli enti locali, il Collegio osserva che l’art. 93 T.U.E.L. non precisa se l’obbligo di resa del conto riguardi beni mobili o immobili. L’interpretazione sistematica non può prescindere dalla perimetrazione della categoria discendente dalla contabilità di Stato, che assume valenza generale. Le divergenze lessicali tra il testo unico e la normativa statale non autorizzano nozioni distinte, come conferma l’uniformità della disciplina del giudizio di conto contenuta nella parte terza del d.lgs. n. 174/2016.

La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, con gestioni di cassa o magazzino e obbligo restitutorio. Il concetto di debito di custodia è quindi incompatibile con la gestione di beni immobili. La Corte richiama in proposito la Sez. II d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017 e altre pronunce contabili, ribadendo l’esclusione di un giudizio di conto sui consegnatari di beni immobili.

Esaminato il conto, il Collegio rileva che esso contiene una elencazione generale dei beni in inventario, tra cui non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, per i quali configurare un debito di custodia. Il soggetto convenuto è quindi qualificabile come agente amministrativo e, come tale, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto; nulla per le spese, stante la pronuncia in rito e l’assenza di costituzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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