Appello pensionistico improcedibile per mancata comparizione del difensore alle due udienze (Corte dei Conti Sez. I App. n. 63 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appello contabile, la mancata comparizione del difensore dell’appellante all’udienza di discussione, benché questi si sia anteriormente costituito, impone al Collegio il rinvio della causa ad una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di difesa ai sensi dell’art. 31 c.g.c., restando nulla la statuizione sulle spese di giudizio per la natura previdenziale della controversia.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal rigetto, in primo grado, della domanda volta ad ottenere la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995. La Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con sentenza n. 1165/2021, aveva escluso la sussistenza del requisito di cui alla lett. “b” dell’art. 2 del D.M. 8 maggio 1997 n. 187, rilevando che la risoluzione del rapporto di lavoro era intervenuta soltanto dopo il decesso del dante causa, senza la preventiva risoluzione per infermità non dipendente da causa di servizio pretesa dalla norma.

L’appellante, nella qualità di coniuge superstite, ha impugnato la decisione sostenendo che la morte sopravvenuta dovesse valere come causa di risoluzione del rapporto, in relazione alla domanda già inoltrata prima del decesso. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello. Il Comune di Procida non si è costituito. La causa è giunta alla Sezione centrale d’appello dopo un primo rinvio a nuovo ruolo.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta la questione in via pregiudiziale, sul piano del rito. All’udienza del 22 giugno 2023 il Collegio, constatata l’assenza del difensore dell’appellante, ha pronunciato ordinanza a verbale rinviando la trattazione a nuovo ruolo ai sensi dell’art. 196 c.g.c. Il decreto presidenziale del 7 luglio 2023 ha fissato la nuova udienza, con comunicazione a mezzo pec alla difesa dell’appellante e alla controparte.

Il giudice ricostruisce la fattispecie normativa richiamando il disposto dell’art. 196 c.g.c., secondo cui, se l’appellante non compare all’udienza di discussione benché costituitosi, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza; se anche a questa l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

La Sezione dà atto che la mancata comparizione del difensore di parte appellante si è verificata tanto all’udienza odierna quanto a quella precedente. Il duplice presupposto richiesto dalla norma risulta pertanto integrato, senza che assumano rilievo le ragioni sostanziali della pretesa.

Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità dell’appello. La definizione in rito del giudizio conduce alla compensazione delle spese di difesa ai sensi dell’art. 31 c.g.c., mentre nulla è statuito sulle spese di giudizio in ragione della natura previdenziale della controversia. La questione di merito sulla pensione di inabilità resta così assorbita dalla pronuncia processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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