Ottemperanza all’esecuzione della perequazione IIS sul trattamento di privilegio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 42 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice contabile verifica l’esatto adempimento del giudicato allo scopo di assicurare il concreto conseguimento dell’utilità riconosciuta in sede di cognizione. La pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di condanna, in assenza di sospensione della stessa, non impedisce l’esecuzione né la proposizione dell’ottemperanza, purché la pronuncia sia dotata di attitudine esecutiva e il giudizio risulti maturo. L’Amministrazione che non abbia dato alcuna attuazione alla sentenza, omettendo persino l’apertura del procedimento amministrativo di verifica, pone in essere una inottemperanza integrale che legittima l’ordine di esecuzione nei termini assegnati e, in caso di persistente inerzia, la nomina del commissario ad acta. Il dicastero estraneo alla titolarità del rapporto previdenziale oggetto di esecuzione va estromesso per difetto di legittimazione passiva.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico di privilegio e di una pensione diretta di vecchiaia, aveva agito chiedendo la perequazione automatica sull’Indennità Integrativa Speciale, ritenendo illegittimo l’assoggettamento al blocco fissato dal art. 59, comma 13, legge n. 449/1997 e la cristallizzazione dell’importo in misura fissa. Con sentenza della stessa Sezione, pubblicata il 14 giugno 2022, i ricorsi riuniti erano stati parzialmente accolti, con declaratoria di prescrizione dei ratei anteriori al 22 maggio 2012, e nel resto rigettati.

Ricevuta la sentenza, il ricorrente diffidava le Amministrazioni all’esecuzione. La diffida restava priva di riscontro. Nel frattempo proponeva appello avverso i capi di rigetto. Con ricorso depositato il 7 luglio 2023 promuoveva quindi il giudizio di ottemperanza, chiedendo la riliquidazione delle differenze di pensione e, in caso di necessità, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa. Sulla perequazione dell’IIS, osserva il Collegio, è competente soltanto l’INPS: la circostanza che il dicastero sia stato parte del giudizio conclusosi con la sentenza da eseguire non ne determina la legittimazione nel giudizio di ottemperanza, con conseguente estraneità e estromissione.

Il Collegio richiama quindi i principi generali: oggetto del giudizio di ottemperanza è la verifica dell’esatto adempimento del giudicato, in funzione dell’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica amministrazione, richiamando le Sez. III/A nn. 266/2010, 50/2012 e 356/2014 e la Sez. giur. Campania n. 76/2020. Prima di valutare l’inottemperanza occorre delimitare con precisione i confini della sentenza, individuando le statuizioni da eseguire: verifica coerente con l’art. 218, comma 6, c.g.c., che consente di estendere la cognizione alle questioni relative all’esatta ottemperanza.

Nel merito, la sentenza da eseguire aveva respinto la domanda sull’Indennità Speciale Annua e accolto parzialmente quella sull’IIS: non vi era prova che, al 1° gennaio 1998, il trattamento di privilegio superasse cinque volte il minimo INPS, con la conseguenza che l’IIS non andava cristallizzata a 551,87 euro ai sensi dell’art. 59, comma 13, legge n. 449/1997, ma perequata. Per gli anni successivi l’INPS avrebbe dovuto verificare il permanere del mancato superamento del limite e, dal marzo 2012, computare anche l’altro trattamento pensionistico. Il giudice aveva riconosciuto gli arretrati, con interessi e rivalutazione monetaria secondo la regola dell’assorbimento, calcolata ex art. 150 disp. att. c.p.c. sugli indici ISTAT e applicata fino al soddisfo, richiamando le Sezioni riunite n. 10/2002/QM e l’art. 167, comma 3, c.g.c.

Dalla stessa difesa dell’INPS emerge, tuttavia, che nessun adempimento è stato posto in essere: l’IIS relativa al trattamento di privilegio è ancora cristallizzata a 551,87 euro e non vi è evidenza dell’apertura del procedimento amministrativo di perequazione. La completa inattuazione della pronuncia è dunque incontrovertibile. Il Collegio ordina pertanto all’INPS di ottemperare, nel termine complessivo di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, alla perequazione dell’IIS per il 1998 e per gli anni successivi, subordinatamente alla mancanza dei presupposti del blocco, computando dal marzo 2012 anche l’altro trattamento. Per il caso di persistente inerzia nomina commissario ad acta il direttore provinciale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di 120 giorni; le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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