Inammissibile la revocazione che censura il percorso motivazionale della sentenza (Corte dei Conti Sez. II App. n. 205 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di revocazione ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., l’errore di fatto rileva solo quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, ovvero sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilita, e sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. Non integra errore revocatorio la censura che investe il percorso logico-motivazionale o l’attività valutativa e interpretativa del giudice, né il preteso apprezzamento delle risultanze processuali, di norme o di principi giurisprudenziali, configurandosi in tal caso un errore di giudizio inidoneo a fondare la revocazione. Parimenti inammissibile è la doglianza che, in tema di quantificazione del danno, riproponga questioni già esaminate in appello sotto il profilo del concorso causale di terzi e del potere riduttivo, nonché l’errore di calcolo dedotto con riferimento al quantum nelle sentenze di responsabilità. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, pur invocando le lettere e) ed f) dell’art. 202 c.g.c., tenda in realtà a ottenere un riesame di merito.
Il Fatto
Un dirigente regionale, all’epoca dei fatti responsabile del servizio di difesa del suolo, è stato convenuto in giudizio dalla Procura regionale per il risarcimento di oltre un milione di euro. La pretesa riguardava l’impossibilità di escutere una garanzia fideiussoria posta a copertura di un contratto di sponsorizzazione, risultata rilasciata da un consorzio privo di abilitazione a operare nel settore. La fideiussione, allegata al contratto sottoscritto dal dirigente, era considerata nulla, e il contraente privato era rimasto inadempiente.
La Sezione giurisdizionale di primo grado aveva rideterminato il danno e ravvisato la colpa grave del dirigente, decurtando l’importo per il concorso causale di altri soggetti e per il potere riduttivo. In appello la Sezione II centrale aveva ridotto ulteriormente l’addebito a euro 300.000,00. Il dirigente ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza d’appello.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto tre motivi: l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nel dichiarare inammissibile il primo motivo di gravame per violazione del divieto di nova; l’ulteriore errore di fatto relativo alla valutazione dell’elemento soggettivo e al ruolo del responsabile del procedimento; infine un preteso errore di calcolo sulla quantificazione del danno.
La Sezione ha richiamato la nozione di errore revocatorio elaborata dalla giurisprudenza, secondo cui la falsa supposizione è una svista percettiva del giudice nella consultazione degli atti, non già una scelta valutativa. Ha ribadito il principio per cui l’errore di fatto deve consistere in una errata percezione del fatto, decisive e non cadere su un punto controverso, presentando i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività.
Su questa base la Corte ha rilevato che i primi due motivi non pongono errori revocatori, ma censurano il percorso logico-motivazionale della sentenza. In particolare, il primo motivo contesta una valutazione di carattere processuale relativa al divieto di nova di cui all’art. 193 c.g.c., questione peraltro espressamente esaminata anche nel merito dal giudice d’appello: trattandosi di punto controverso, difetta il presupposto della revocazione.
Il secondo motivo, relativo alla colpa grave e al ruolo del responsabile del procedimento, è stato giudicato inammissibile perché ridonda in errori valutativi, essendo state considerate e confutate le prospettazioni difensive. La Corte ha confermato che non occorrevano particolari competenze giuridiche, ma la diligenza esigibile dal dirigente del settore competente.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha rilevato l’ambiguità della domanda, che evoca indistintamente l’errore di calcolo e quello di fatto. Anche sotto il profilo del potere riduttivo e del concorso causale, la censura ripropone questioni di merito già valutate, al di fuori del perimetro revocatorio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.