Polizia penitenziaria, aliquota del 44% solo dal 1.1.2022 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 9 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, si applica anche al dipendente già collocato in quiescenza al 31.12.2021. La decorrenza economica dell’aumento derivante dal ricalcolo con l’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile non retroagisce al collocamento a riposo, ma coincide con l’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022, ossia l’1.1.2022. Per il periodo anteriore resta ferma l’inapplicabilità dell’art. 54 al personale della polizia penitenziaria, riconducibile alla categoria degli impiegati civili dello Stato e destinatario del sistema misto di cui all’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995.

Il Fatto

Un agente della polizia penitenziaria, collocato a riposo nel 2010 con un’anzianità di servizio superiore a quindici anni alla data del 31.12.1995, agisce per vedersi liquidata la pensione con l’aliquota del 44 per cento, invocando l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo del trattamento meno favorevole applicato dall’ente previdenziale.

Il ricorso è respinto in primo grado dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania. L’interessato appella, riproponendo le censure disattese e richiamando il sopravvenuto art. 1, comma 101, legge n. 234/2021. Resiste l’ente previdenziale, che chiede il rigetto integrale o, in subordine, l’accoglimento nei limiti del 2,44 per cento annuo e con decorrenza dall’1.1.2022.

La Motivazione della Corte

La Sezione distingue due segmenti temporali. Quanto al periodo compreso tra il collocamento in quiescenza e il 31.12.2021, l’appello è infondato. L’art. 1, legge n. 395/1990 qualifica la polizia penitenziaria come corpo civile, facente parte delle forze di polizia, cui si applicano in quanto compatibili le norme sugli impiegati civili dello Stato. Ne deriva l’applicazione dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, che per chi al 31.12.1995 aveva maturato meno di diciotto anni di anzianità contributiva introduce il sistema misto.

Per la quota retributiva resta escluso l’art. 54 t.u. n. 1092/1973, norma destinata al solo personale militare, senza deroga nel d.lgs. n. 165/1997. Le norme di armonizzazione, nel rispetto della delega di cui all’art. 2, comma 23, legge n. 335/1995, hanno regolato i limiti di età per il collocamento a riposo, non la disciplina del comma 12. Irrilevante è poi l’eventuale natura militare del disciolto corpo degli agenti di custodia al momento dell’arruolamento: il diritto a pensione sorge quando si verificano i presupposti soggettivi e contributivi previsti dalla legge, come affermato dalla Corte costituzionale n. 446/2002 e n. 169/1986.

Quanto al periodo successivo, la Sezione si fa carico, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, dello ius superveniens costituito dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, entrato in vigore il 1.1.2022, quindi prima della decisione di prime cure. La norma estende l’art. 54, con aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile in possesso al 31.12.1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Sul punto si è consolidato l’indirizzo inaugurato da questa Sezione con la sentenza n. 45/2022 e seguito da pronunce delle altre Sezioni d’appello, indirettamente avvalorato dalla Corte costituzionale n. 33/2023: il beneficio spetta anche al personale già in quiescenza al 31.12.2021 e la decorrenza economica è fissata all’1.1.2022. L’appello è quindi accolto parzialmente, con riforma della sentenza impugnata e compensazione delle spese di difesa, stante la reciproca soccombenza parziale, la non univocità dei precedenti e il sopravvenuto quadro ordinamentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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