Indebito pensionistico: ripetizione al netto delle ritenute e ripetibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 425 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito previdenziale, la ripetizione nei confronti del pensionato ha ad oggetto esclusivamente le somme effettivamente entrate nella sua sfera patrimoniale, con esclusione delle ritenute fiscali operate dal sostituto d’imposta, che non possono formare oggetto di recupero. La regola dell’art. 150 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, si applica alle somme restituite dall’1.01.2020 e impone la rideterminazione dell’indebito al netto delle ritenute, senza margini per soluzioni interpretative difformi. Il legittimo affidamento del percettore in buona fede non matura ove la percezione dei ratei sia avvenuta nella piena consapevolezza della caducità del diritto, desumibile dal contenzioso pendente sulla legittimità della sanzione disciplinare che ha inciso sull’anzianità contributiva. Ne consegue la conferma della debenza dell’indebito, salva la sua rideterminazione al netto delle ritenute.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente pubblico collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età e contributivi, impugnava il provvedimento dell’INPS di revoca della pensione e la conseguente comunicazione di avvio del procedimento di recupero di euro 20.180,69, per le rate corrisposte da febbraio 2019 a gennaio 2020. Il collocamento in quiescenza era intervenuto senza computare il periodo di sospensione dal servizio inflitto con provvedimento disciplinare, dall’1.05.2015 al 31.10.2015.

Il giudizio, promosso innanzi al Tribunale di Napoli, sezione lavoro, era stato riassunto davanti alla Corte dei conti dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile. Nelle more, la sanzione disciplinare veniva definitivamente confermata con la sentenza n. 1753/2024 della Corte d’appello di Napoli, sezione lavoro.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla definitiva conferma della legittimità della sanzione disciplinare, dalla quale deriva che il periodo di sospensione non è computabile nell’anzianità di servizio rilevante ai fini pensionistici. Su tale premessa, il provvedimento di revoca della pensione e quello di avvio del recupero risultano legittimi.

Il giudice contabile verifica poi l’effettiva consistenza dell’indebito. Emerge dagli atti che le pensioni dall’1.02.2020 al 31.07.2020 sono rimaste sospese e non erogate, per un totale lordo di euro 10.372,80. Scomputando tale importo dalla richiesta dell’INPS, l’indebito residuo è rideterminato in euro 9.807,89 lordi.

Sul secondo profilo, la Corte applica l’art. 150 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, che impone la restituzione delle somme indebitamente erogate al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione. La disposizione, di tenore inequivoco, non ammette soluzioni interpretative difformi e trova applicazione per le somme restituite dall’1.01.2020, senza effetti retroattivi. Nel percorso argomentativo la Corte richiama l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità e amministrativa (Cass. civ., sez. lav., n. 19735/2018; Cass. civ., sez. lav., n. 15755/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 1164/2009), secondo cui il percettore non può essere tenuto a restituire importi al lordo di ritenute mai entrate nella sua sfera patrimoniale, nonché la giurisprudenza contabile (Corte conti, sez. III App., n. 397/2021; Corte conti, sez. II App., n. 270/2020; Corte conti, sez. giur. Campania, n. 56/2024).

Quanto all’assenza di dolo, la Corte richiama le Sezioni Riunite contabili (sentenza n. 2/2012/QM), secondo cui il legittimo affidamento del percettore in buona fede matura e si consolida con il protrarsi nel tempo e va individuato attraverso elementi oggettivi e soggettivi, tra cui il decorso del tempo. Nel caso concreto la richiesta di restituzione è intervenuta ben prima del decorso dei tre anni e la percezione dei ratei è avvenuta nella piena consapevolezza della caducità del periodo di sospensione, come reso evidente dal contenzioso instaurato per contestare la sanzione. La Corte dichiara pertanto rinunciata la domanda risarcitoria, non riproposta nella memoria difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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