Contributi consortili riscossi a ruolo: competenza contabile e verifica dare-avere (Corte dei Conti Sez. I App. n. 99 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost., la controversia promossa dall’Ente impositore nei confronti dell’Agente della riscossione per la verifica dei rapporti di dare-avere scaturenti dal rapporto esattoriale, non sovrapponibile all’azione di responsabilità amministrativa riservata alla Procura contabile. Tale domanda, originariamente proposta in forma risarcitoria, può essere riqualificata in termini di accertamento dichiarativo e veicolata nel giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), cod. giust. contabile. Ai Consorzi di Bonifica, i cui contributi hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 1, comma 688, legge n. 190/2014. Fintanto che non siano scaduti i termini per le comunicazioni di inesigibilità, correttamente è dichiarata inammissibile la domanda di verifica anticipata ed esplorativa della totalità delle quote non riscosse.
Il Fatto
Un Consorzio di Bonifica ha convenuto in primo grado, con ricorso ad istanza di parte, l’Agente della riscossione, subentrato ai concessionari succedutisi nel tempo, per ottenere il risarcimento del danno quantificato nella differenza tra il carico iscritto a ruolo e consegnato per gli anni dal 2000 al 2014 e le somme accreditate, asseritamente derivante da condotte negligenti e da inadempimenti nell’attività di esazione.
Il giudice territoriale ha respinto le eccezioni preliminari, ha riqualificato la domanda in termini di verifica dei rapporti di dare-avere e l’ha dichiarata inammissibile quanto al periodo indicato, per la pendenza dei termini delle comunicazioni di inesigibilità, più volte prorogati. Ha inoltre escluso la fondatezza delle censure sulla carenza di rendicontazione e sullo stralcio dei debiti minori. Il Consorzio ha proposto appello, censurando il merito della decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione conferma anzitutto la sussistenza della giurisdizione contabile, richiamando l’orientamento nomofilattico della Corte di cassazione secondo cui rientra nella cognizione del giudice contabile ogni controversia sulla corretta gestione di denaro pubblico da parte dell’agente contabile e la verifica dei rapporti di dare-avere tra Agente della riscossione ed Ente impositore. Analogo indirizzo è stato espresso con riferimento a giudizi coinvolgenti un Consorzio di Bonifica e l’Agente, in ragione della natura di rapporto di servizio e della funzione pubblica esercitata dall’ente riscossore. La domanda è stata quindi correttamente riqualificata come accertamento dichiarativo, con salvezza dei fatti costitutivi e senza sostituzione del petitum.
Sul primo motivo, la Corte esclude che i Consorzi di Bonifica siano estranei alla disciplina invocata. Essi sono persone giuridiche pubbliche con potere di imporre contributi sugli immobili del comprensorio, e i contributi di bonifica hanno natura tributaria, essendo riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per l’esazione dei tributi. Gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 dettano principi generali riferiti all’intera platea degli Enti impositori, senza eccezioni per i Consorzi. Ne deriva che i termini per le comunicazioni di inesigibilità sono quelli richiamati dall’art. 1, commi 684, 687 e 688, legge n. 190/2014: l’obbligo di rendiconto opera per i carichi pari o superiori ad euro 300,00, mentre per gli altri i termini sono differiti secondo il meccanismo progressivo previsto dalla legge.
Poiché per le partite oggetto di causa i termini non sono ancora scaduti, nessuna causa di perdita del diritto al discarico può dirsi maturata e la riscossione deve considerarsi in atto. È pertanto inammissibile la richiesta di un controllo anticipato, generalizzato ed esplorativo di tutte le quote non riscosse. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza, per cui la pendenza dei termini comporta l’inattualità della richiesta di versamento.
Anche il secondo motivo è respinto: l’appellante ha introdotto il giudizio proprio sulla base dei dati acquisiti tramite il portale informatico, comprovandone l’operatività. Le censure sulla non adeguatezza dei dati non riguardano un’omissione imputabile al concessionario e restano contestazioni generiche, prive di riferimenti a singole partite.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018, che disciplina in modo onnicomprensivo lo stralcio dei debiti fino a mille euro e non prevede esclusioni per i contributi consortili. L’appello è quindi rigettato, con conferma della sentenza gravata e condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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