Riscatto attività pre-ruolo e limite quinquennale delle maggiorazioni: cessazione della materia del contendere per ius superveniens (Corte dei Conti Sez. I App. n. 140 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di riscatto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 165/1997, dei periodi di servizio comunque prestato anteriormente all’entrata in vigore del decreto è consentita anche a chi abbia già maturato, alla data di presentazione della domanda, il limite massimo di cinque anni di valorizzazione delle maggiorazioni, fermo restando il limite complessivo di cinque anni. In sede di valutazione della domanda, gli aumenti dei periodi di servizio riconosciuti ex se successivamente al 31 dicembre 1997 ed eccedenti il limite quinquennale devono essere scomputati secondo un criterio cronologico inverso, dal più recente al più risalente. La sopravvenienza di una pronuncia delle Sezioni Riunite che risolve la questione di massima in corso di giudizio integra la condizione del mutamento della giurisprudenza, legittimando, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., l’integrale compensazione delle spese processuali.

Il Fatto

Un ex Luogotenente dell’Aeronautica Militare, in quiescenza dal 1° novembre 2019, aveva proposto ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia per ottenere il riconoscimento del diritto al riscatto, parzialmente oneroso, del periodo di servizio prestato quale allievo sottufficiale dal 15 ottobre 1984 al 1° agosto 1985, ai fini della maggiorazione del servizio utile a pensione. Il ricorrente mirava a raggiungere, al 31 dicembre 1995, un’anzianità di almeno 18 anni di servizio per poter ottenere la riliquidazione della pensione con il sistema interamente retributivo. L’INPS aveva rigettato l’istanza, ritenendo che l’istante avesse già maturato il periodo massimo di cinque anni di maggiorazioni alla data della domanda. Il primo giudice aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la riscattabilità del periodo pre-ruolo, ma rigettando la domanda di riliquidazione, e l’INPS aveva proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che, nel corso del giudizio di appello, l’INPS, con atto del 28 gennaio 2026 comunicato il successivo 7 aprile, aveva provveduto alla riliquidazione della pensione dell’appellato con il sistema misto 2012 e, quindi, con sistema interamente retributivo per le quote A e B calcolate sino al 31 dicembre 2011, corrispondendo i relativi ratei arretrati. Tale adempimento era avvenuto in esecuzione della sentenza di primo grado e per effetto del messaggio dell’Istituto n. 981 del 20 marzo 2026, che aveva modificato la circolare n. 119/2018.

La Corte evidenzia che il nuovo orientamento dell’INPS recepisce quanto chiarito dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 8/2025/QM del 2 luglio 2025, che ha risolto il contrasto insorto tra i giudici d’appello sulla questione relativa all’individuazione dei presupposti per il diritto alla maggiorazione dei periodi di attività pre-ruolo. Le Sezioni Riunite hanno stabilito che la facoltà di riscatto dei periodi di servizio comunque prestato è consentita anche a chi ha già superato il limite quinquennale di valorizzazione alla data di presentazione della domanda, secondo un criterio cronologico di svolgimento dei periodi di servizio, fermo restando il limite massimo complessivo di cinque anni.

La Corte ritiene che le concordi richieste delle parti, entrambe orientate alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, esonerino il Collegio da ogni ulteriore valutazione nel merito della questione. In ragione della sopravvenuta pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite, intervenuta nelle more del giudizio, la Corte applica la disciplina di cui all’art. 31, comma 3, c.g.c., che consente la compensazione delle spese in caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, dichiarando l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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