Danno erariale indiretto e concorso causale dell’amministrazione in incarico esterno non finanziato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 95 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale indiretto conseguente al ritardo nel pagamento dei compensi dovuti a un professionista esterno, la condotta omissiva del dirigente che non si attivi dopo aver appreso della mancata copertura finanziaria dell’incarico integra un addebito a suo carico. Tuttavia, ove la stessa amministrazione danneggiata abbia assunto un contegno attendista, omettendo di riconoscere il debito fuori bilancio o di eccepire la nullità del contratto per difetto di copertura, tale condotta costituisce concorso causale efficiente nella produzione del danno. Il giudice contabile deve pertanto ridurre proporzionalmente l’addebito, ex art. 83, comma 2, c.g.c., per l’apporto causale dei terzi non evocati in giudizio.

Il Fatto

Un dirigente regionale, responsabile del settore rapporti con gli enti locali, aveva affidato a un professionista esterno l’incarico di direttore dei lavori nell’ambito di un progetto di videosorveglianza finanziato con fondi comunitari. Il costo dell’incarico non trovava copertura nel quadro economico dell’appalto, e il Ministero competente ne aveva negato la finanziabilità con nota del 10.12.2007. Il professionista, rimasto non pagato, aveva ottenuto dal giudice civile una condanna dell’amministrazione al pagamento dei compensi e delle spese.

La Corte dei conti, in primo grado, aveva accolto l’azione risarcitoria del requirente, condannando il dirigente al ristoro del danno erariale indiretto, quantificato nel differenziale tra quanto liquidato a titolo di debito fuori bilancio e il compenso dovuto. Il dirigente ha proposto appello, deducendo la necessarietà dell’incarico, l’utilità della prestazione e l’assenza di colpa.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Sezione respinge l’eccezione di inammissibilità per tardività del gravame. La comunicazione della sentenza alle parti, effettuata dalla segreteria ai sensi dell’art. 103, comma 3, c.g.c., non equivale alla notifica su istanza di parte e non fa decorrere il termine breve di impugnazione. Operando il solo termine lungo, l’appello è tempestivo.

Nel merito, la Corte riconosce la discrezionalità della stazione appaltante nel nominare il direttore dell’esecuzione, figura opportuna per la complessità della commessa, come previsto dall’art. 119, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis vigente. La nota ministeriale del 2007 escludeva l’obbligatorietà della spesa ma non poneva divieti, e la convenzione istitutiva del finanziamento contemplava espressamente la possibilità della direzione lavori.

Tuttavia, le conseguenze che l’appellante vorrebbe trarre da tali premesse non convincono. Il dirigente non si è attivato di fronte alle plurime richieste di pagamento del professionista, limitandosi a un parere all’Avvocatura regionale. La consapevole assenza di copertura avrebbe dovuto indurlo a sollecitare l’impugnazione della nota ministeriale, a reperire diversamente le risorse o a revocare l’incarico. Tale inerzia ha determinato in misura preminente il ritardo foriero dei maggiori costi.

La Corte rileva però un profilo ulteriore. Poiché il danno coincide con il differenziale tra compenso e accessori, occorre considerare le condotte omissive concorrenti della stessa amministrazione. Di fronte a una prestazione espletata senza copertura, la Regione avrebbe dovuto riconoscere immediatamente il debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 118/2011, oppure eccepire in giudizio la nullità del contratto per difetto di copertura, essendosi invece limitata a contestare l’assenza di forma scritta.

La censura dell’appellante, originariamente volta alla riduzione dell’addebito, viene riqualificata come questione eziologica in forza del principio dello iura novit curia (Cass. civ. Sez. II ord. n. 6818/2024). Il danno va pertanto ridotto del corrispondente apporto causale dei terzi non evocati, ex art. 83, comma 2, c.g.c., e rideterminato nella misura del 70% del danno azionato, pari a € 18.660,99. Le spese del grado sono compensate per la parziale soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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