Cessazione materia contendere in appello contabile solo con accordo parti (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 65 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, nel processo contabile, presuppone l’accordo di tutte le parti: la sola sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata in giudizio, in assenza di adesione dell’ente appellato, non consente la definizione del gravame senza scrutinio del merito. Nel giudizio di appello contabile opera il divieto di produrre nuovi documenti e nuove prove, sicché la pregiudiziale amministrativa, ove non dimostrata in primo grado, non può essere integrata nel grado successivo. Il difetto di prova dell’avvio del procedimento amministrativo determina l’inammissibilità del ricorso pensionistico, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Il Fatto
Un ex dipendente del Corpo nazionale dei vigili fuoco ha agito in primo grado per ottenere la riliquidazione della pensione con applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e il computo del servizio operativo e pre-ruolo ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/1997. Il giudice unico delle pensioni ha dichiarato il ricorso inammissibile, per carenza di prova dell’istanza amministrativa all’ente previdenziale: era stata prodotta solo una cartolina A/R, non collegabile con certezza alla richiesta dei benefici.
L’appellante ha impugnato la decisione depositando per la prima volta la copia della diffida inviata all’INPS. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’appellante già conseguito i benefici, e in subordine l’infondatezza. Il Ministero dell’Interno, evocato in giudizio, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha anzitutto dichiarato la contumacia del Ministero dell’Interno, correttamente evocato in esecuzione dell’ordinanza del 9 gennaio 2024 e non costituitosi, ai sensi dell’art. 93 del codice della giustizia contabile.
Nel merito della richiesta definizione, la Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere: l’INPS si è opposto in udienza a tale forma di definizione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U. n. 21217/2021 e n. 5625/2022), i giudici hanno ribadito che solo l’accordo delle parti consente la declaratoria, poiché è l’accordo a far venir meno l’interesse soggettivo e oggettivo all’esame nel merito. Benché l’appellante abbia conseguito in corso di causa i benefici pensionistici, l’opposizione dell’ente previdenziale, resa ai sensi dell’art. 110, comma 3, del codice della giustizia contabile, impone lo scrutinio dei motivi.
Passando al merito, la sentenza impugnata aveva dichiarato l’inammissibilità per difetto della pregiudiziale amministrativa, ai sensi dell’art. 153, primo comma, lett. b), del codice. Il Collegio ha confermato tale valutazione: nel fascicolo di primo grado mancava il deposito della richiesta inoltrata all’INPS e la sola cartolina A/R, disgiunta dall’istanza, non era riferibile con certezza alla richiesta dei benefici.
La copia della diffida, datata primo aprile 2021, è stata riversata solo in appello e non può essere esaminata, per il divieto di produrre nuovi documenti e nuove prove previsto dall’art. 194 del codice della giustizia contabile. Il gravame è stato quindi rigettato, con conferma della sentenza impugnata e assorbimento degli ulteriori motivi. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del soddisfacimento delle pretese nel corso del giudizio.
Nota della Redazione
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