Occultamento doloso del danno erariale e decorrenza della prescrizione (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 64 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, il termine di prescrizione dell’azione erariale decorre dal momento in cui il danno si esteriorizza, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile come ingiusto. L’occultamento doloso rilevante ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994 presuppone una situazione obiettiva di inconoscibilità del danno, tale che neppure l’impiego di normali controlli avrebbe consentito al danneggiato di conoscerlo. Esso non ricorre quando le dichiarazioni decettive del percettore, pur astrattamente idonee a ingannare, siano risultate in concreto superabili mediante l’ordinaria diligenza dell’amministrazione erogatrice. In tal caso la prescrizione decorre dal momento in cui il danno era conoscibile con i normali controlli amministrativi, restando irrilevante il successivo disvelamento ad opera di indagini di polizia giudiziaria.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, respinta l’eccezione di prescrizione per effetto di un asserito occultamento doloso, aveva condannato in solido un imprenditore e una società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno erariale, di una somma complessiva di euro 627.420,00, oltre accessori, in favore della Regione Siciliana. La condanna riguardava aiuti all’investimento percepiti nell’ambito del POR Sicilia 2000/2006, misura 4.19, in applicazione dell’art. 75 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, che gli appellanti avrebbero conseguito mediante dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza dell’indicatore occupazionale richiesto dal bando.
Gli appellanti hanno impugnato la decisione con sei motivi. Il primo ha contestato proprio il riconoscimento dell’occultamento doloso e la conseguente reiezione dell’eccezione di prescrizione, deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione. La questione è giunta alla Sezione d’appello perché il giudice di primo grado aveva postergato l’esordio della prescrizione al momento della segnalazione di danno erariale del 28.03.2018 della Guardia di Finanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal collegamento tra gli artt. 2935 e 2947 cod. civ. e l’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994. Richiamando gli approdi della giurisprudenza civile e contabile, ribadisce che l’exordium praescriptionis va fissato nel momento in cui il danno si esteriorizza, divenendo percepibile non solo come modificazione patrimoniale negativa ma anche riconoscibile come ingiusto. La percepibilità e la riconoscibilità vanno accertate secondo parametri oggettivi, tra cui l’osservanza dei canoni di ordinaria diligenza da parte dell’amministrazione danneggiata e del pubblico ministero contabile.
Quanto all’occultamento doloso, la Corte precisa che esso, per impedire il decorso della prescrizione, deve integrare una situazione del tutto non corrispondente alla realtà, idonea a superare l’ordinaria diligenza del danneggiato e tale che neanche i normali controlli avrebbero consentito di conoscere il danno. La condotta può essere commissiva od omissiva e non deve necessariamente consistere in un comportamento ulteriore rispetto a quello causativo del danno, potendo essa stessa costituire occultamento. Ciò che rileva è la determinazione di una inconoscibilità obiettiva del danno.
La scoperta del danno si concreta in una conoscenza affidabile degli elementi essenziali della fattispecie. La Corte ammette che, in presenza di indagini penali, tale conoscenza coincida di norma con la loro conclusione, ma chiarisce che la scoperta può intervenire anche prima e a prescindere da esse. L’esistenza di un’indagine penale, pertanto, non determina automaticamente un occultamento doloso se è dimostrato che l’amministrazione sarebbe stata comunque in grado di conoscere il danno con l’ordinaria diligenza.
Applicando tali criteri, il Collegio ritiene insussistente l’occultamento doloso. Il danno, i suoi autori e le scelte poste alla sua base erano conoscibili dalla Regione con ordinaria diligenza ben più di cinque anni prima della notifica dell’invito a dedurre. La Corte valorizza la nota del 02.12.2013 del Mediocredito e le note regionali del 20.01.2014 e del 12.11.2014, dalle quali emergeva che l’istituto di credito non era stato messo in condizione di accertare i requisiti occupazionali, da considerarsi quindi non dimostrati. A tali elementi si aggiungono la denuncia del 24.09.2014 per truffa aggravata e la nota del 07.03.2018.
Le dichiarazioni sul requisito occupazionale, pur astrattamente dotate di idoneità decettiva, si rivelano in concreto inidonee a impedire la conoscibilità del danno, poiché la Regione era stata edotta della mancata dimostrazione dei requisiti. L’invito a dedurre, notificato il 03 e 04.10.2022 e unico atto interruttivo, risulta quindi tardivo di circa otto anni rispetto a un esordio della prescrizione da collocarsi al più nel 2014. L’azione erariale è pertanto dichiarata prescritta, con assorbimento degli altri motivi; le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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