Controlli interni degli enti locali: campionamento acritico e sistema parzialmente inadeguato (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 60 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali, chiamato a presidiare la regolarità contabile, l’equilibrio di bilancio e l’efficienza della gestione, è parzialmente inadeguato quando la selezione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile avviene mediante campionamento di estrazione casuale semplice. La percentuale fissa di atti da verificare, applicata indistintamente a tutte le categorie di provvedimenti, non costituisce criterio esaustivo, perché non tiene conto dei fattori di rischio, anche corruttivi, propri di taluni atti rispetto ad altri. L’art. 147-bis, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 impone tecniche di campionamento motivate, orientate da una preventiva analisi critica. L’accertata inadeguatezza consente alla Sezione regionale di controllo di rivolgere all’ente inviti al superamento delle criticità, restando ferma la natura collaborativa del controllo e la possibilità, ex art. 148, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti.
Il Fatto
Il Comune di Siderno ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Calabria, mediante l’applicativo Con.Te., il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l’esercizio 2020. All’esito dell’analisi del questionario, il magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti e integrazioni documentali; il Segretario generale e il responsabile del settore finanziario hanno fornito riscontro, precisando che l’ente, per l’intero periodo di riferimento, è stato retto da una Commissione straordinaria a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione della criminalità organizzata.
La Sezione ha quindi esaminato le singole tipologie di controllo interno — regolarità amministrativa e contabile, gestione, strategico, equilibri finanziari, qualità dei servizi e organismi partecipati — rilevando criticità in più di esse e concludendo per l’adozione di specifici inviti all’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’inquadramento del controllo sul funzionamento dei controlli interni nell’ambito del controllo sulla gestione, come delineato dall’art. 3 della legge n. 20/1994 e dall’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, che ne ribadiscono la natura collaborativa. Su tale impianto si innesta la disciplina dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, come novellato dal decreto-legge n. 174/2012 e modificato dall’art. 33 del decreto-legge n. 91/2014, che qualifica la verifica della Sezione come controllo di legittimità e regolarità delle gestioni e prevede l’obbligo di referto per gli enti sopra i 15.000 abitanti.
Il collegio richiama le linee di indirizzo della Sezione delle Autonomie, in particolare la deliberazione n. 13/2021/INPR, che per il questionario 2020 ha introdotto le appendici dedicate al Covid-19 e al lavoro agile. La sussistenza di un efficace sistema di controlli interni è definita un presidio fondamentale per la sana gestione e per la regolarità della rendicontazione, vieppiù rilevante nell’ottica della gestione delle risorse destinate ai progetti del PNRR.
Sul primo controllo, il Collegio rileva che la tecnica di selezione degli atti adottata dall’ente — campionamento ad estrazione casuale semplice su una percentuale fissa del 10% degli atti — risulta acritica. Essa non intercetta le principali criticità né le aree a maggiore rischio corruttivo. Il riferimento è all’art. 147-bis, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, che richiede una selezione effettuata con motivate tecniche di campionamento. La Sezione rileva inoltre che a seguito dei report ufficializzati non risultano avviate azioni correttive e che non è stato fornito riscontro in ordine al differente numero di report adottati rispetto a quelli programmati.
Quanto al controllo di gestione, il Collegio prende atto degli strumenti adottati (PEG, Piano della performance, DUP) ma rileva l’assenza di un sistema di valutazione degli indicatori di output relativi alla qualità e quantità delle prestazioni erogate. Sul controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione osserva che esso non è integrato con il controllo sugli organismi partecipati e che il responsabile del servizio finanziario non ha adottato specifiche linee di indirizzo e coordinamento. Sul controllo sulla qualità dei servizi emergono carenze: mancata estensione agli organismi partecipati, mancata pubblicazione degli esiti delle indagini di customer satisfaction, assenza di benchmarking e di coinvolgimento degli stakeholder.
Alla luce di tali rilievi la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e invita l’ente ad adottare tecniche scientifiche di selezione del campione, a favorire il coinvolgimento degli stakeholder e i confronti sistematici, nonché a integrare il controllo sugli equilibri finanziari con quello sugli organismi partecipati. La delibera è trasmessa mediante l’applicativo Con.Te. ed è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
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