Parere negativo su adesione comunale a GAL Pesca in forma societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 130 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale aderisce a un Gruppo di azione locale (GAL) costituito in forma societaria resta soggetto al controllo della Corte dei conti ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP. L’art. 4, comma 6, TUSP non configura un’esenzione, ma riconosce la possibilità di costituire società o enti in attuazione dei regolamenti europei sui GAL, attenuando l’onere motivazionale per i soli profili direttamente coperti. La clausola derogatoria dell’art. 5, comma 1, primo periodo, TUSP va interpretata in senso restrittivo: opera solo in presenza di una espressa previsione legislativa che definisca o autorizzi direttamente la singola iniziativa societaria. Resta quindi fermo l’onere di motivazione analitica su sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il Fatto

Il Comune di Positano, con delibera consiliare, ha disposto l’adesione a una costituenda società consortile a responsabilità limitata, a partecipazione pubblico-privata, denominata GAL Pesca “Approdo di Ulisse”. L’operazione si colloca nell’ambito della Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) legata al FEAMPA 2021/2027, per la gestione delle sovvenzioni pubbliche del fondo strutturale per la pesca. L’ente ha deliberato l’acquisto di due quote di capitale sociale per un importo di euro 1.000,00, approvando contestualmente lo schema di atto costitutivo e di statuto.

La delibera è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Campania, competente per gli atti degli enti locali, ai fini della pronuncia prevista dall’art. 5, comma 3, TUSP.

La Motivazione della Corte

Anzitutto la Sezione verifica la sussistenza dei presupposti del controllo. Sotto il profilo soggettivo, il Comune rientra tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, richiamato dall’art. 1, comma 1, TUSP. Sotto il profilo oggettivo, l’atto di adesione integra un acquisto di partecipazione con assunzione della qualità di socio, riconducibile alla fattispecie dell’art. 5, comma 3, TUSP.

La Corte respinge la tesi secondo cui la partecipazione pubblica al GAL, imposta dalla normativa europea, renderebbe l’operazione necessitata e dunque esonerata. Le fonti europee delineano solo alcune caratteristiche dei GAL e ne impongono la rappresentanza degli interessi pubblici e privati, ma non prescrivono il ricorso allo strumento societario, in omaggio al principio di libertà delle forme. L’art. 4, comma 6, TUSP, nel richiamare i regolamenti europei, estende il vincolo di attività ma non esenta l’operazione dagli ulteriori requisiti motivazionali e dal controllo. Le Sezioni riunite in sede di controllo n. 43/2024 hanno confermato che gli atti di adesione ai GAL societari restano assoggettati all’onere di motivazione analitica.

Quanto ai vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP, la società consortile a responsabilità limitata rientra tra le forme consentite e l’istituzione del GAL concretizza una delle espresse previsioni legislative meritevoli. Sotto il profilo della competenza, la delibera è stata adottata dal Consiglio comunale, organo titolare del potere deliberativo.

Il punto decisivo riguarda l’onere motivazionale. La delibera non reca alcun elemento sulla sostenibilità finanziaria, sulla convenienza economica né sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Manca un Business Plan o analoga analisi di fattibilità dell’attività d’impresa; non è chiarita la capacità dell’ente di generare valore e redditività per il capitale investito; non è svolta alcuna analisi comparativa delle alternative organizzative (associazione, consorzio, ATS). La Sezione rileva un uso dello strumento societario per un’attività sostanzialmente associativa, prevalentemente finanziata con fondi pubblici.

Ulteriori criticità derivano dalla forma consortile: l’art. 2615-ter cod. civ. connota tali società per uno scopo mutualistico di natura imprenditoriale, mentre lo statuto, senza perimetrare i criteri di determinazione dei contributi, consente agli organi sociali di determinarli discrezionalmente, con il rischio di elusione del divieto di soccorso finanziario ex art. 14, comma 5, TUSP e di lesione dell’equilibrio di bilancio. Infine, lo statuto non disciplina meccanismi di selezione dei soci idonei a rispettare il limite del 49% degli aventi diritto al voto previsto dall’art. 32, comma 2, lett. a), Reg. UE n. 1303/2013 e dall’art. 31, comma 2, lett. b), Reg. UE n. 1060/2021, aprendo la via a un possibile controllo maggioritario di un solo gruppo di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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