Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 240 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia, che presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza contraddistingue invece il consegnatario presso la singola articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni e sulla gestione delle scorte di uso immediato. La mera elencazione dei beni inventariati in uso all’ufficio, priva della rappresentazione dei movimenti di carico e scarico propri della gestione di magazzino, non integra gli estremi del conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto per difetto dei presupposti normativi.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio finanziario 2020, di un agente contabile in servizio presso un Comune, con la qualifica di consegnataria di beni mobili. Il magistrato istruttore, con la relazione n. 388/2025, ha deferito il conto all’esame del Collegio rilevando l’insussistenza degli elementi per una proposta di regolarità e discarico, e osservando che il documento, pur redatto su modello conforme, non risultava tecnicamente qualificabile come conto giudiziale.
La consegnataria ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’insussistenza di alcun obbligo di resa, avendo essa agito con solo debito di vigilanza rispetto a beni destinati al mero funzionamento del proprio ufficio. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude dall’obbligo di resa coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, che va invece reso, ai sensi degli artt. 11 e 23, dai consegnatari con debito di custodia.
La giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, ha precisato la distinzione. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte delle varie articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso la singola articolazione funzionale, rendendolo competente per la sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte di uso immediato.
La Corte traccia il discrimine quantitativo e qualitativo: ove la giacenza presso l’ufficio ecceda la ragionevole necessità di assicurarne il regolare funzionamento, essa non risponde più a un’esigenza di funzionamento ma di continuativo rifornimento, configurandosi una vera gestione contabile con debito di custodia, soggetta a resa del conto e al giudizio di conto. I beni giacenti presso i singoli uffici e le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al modello di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza, non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c. il Collegio dispone la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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