Rinuncia all’appello e estinzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 187 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo d’appello, intervenuta prima della decisione e regolarmente notificata alla controparte, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110, commi 1, 3 e 6, c.g.c., quando l’appellato l’abbia accettata senza riserve o condizioni. Trattandosi di rinuncia all’impugnazione, alla declaratoria di estinzione consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con consolidamento della soccombenza sostanziale dell’appellante ai sensi dell’art. 188 c.g.c.. La pronuncia di estinzione non dà luogo a statuizione sulle spese, restando sottratta alla regolamentazione processuale la relativa condanna, secondo quanto previsto dall’art. 110, comma 7, c.g.c..
Il Fatto
L’appellante, ex appartenente alla Polizia di Stato, aveva adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico, con computo dell’indennità integrativa speciale in misura integrale e separata e non ridotta all’80% sulla quota A. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo che l’emolumento dovesse essere conglobato nella base pensionabile e assoggettato alla valorizzazione massima dell’80%. Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto appello, articolando due motivi: la violazione delle fonti normative richiamate e l’erronea regolamentazione delle spese.
Nelle more del giudizio, l’appellante ha depositato rinuncia agli atti del processo per sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione delle spese. L’Istituto previdenziale, costituitosi, ha accettato la rinuncia in udienza senza riserve o condizioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rilevato che la rinuncia, notificata regolarmente alla controparte, è stata accettata dall’Istituto previdenziale nel corso dell’udienza pubblica, con dichiarazione espressa a verbale e senza opposizione di riserve o condizioni. Tale sequenza integra i requisiti richiesti dall’art. 110, commi 1 e 3, c.g.c., rendendo doverosa la declaratoria di estinzione del processo d’appello ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.
Il Collegio ha qualificato l’atto come rinuncia all’impugnazione, con ciò distinguendolo dalla mera rinuncia agli atti del giudizio. Da tale qualificazione ha fatto discendere la caducazione della materia del contendere e, in via consequenziale, il passaggio in giudicato della sentenza contestata. Il consolidamento del giudicato ha comportato il definitivo consolidarsi della soccombenza sostanziale dell’appellante, secondo il disposto dell’art. 188 c.g.c..
Quanto alla regolamentazione delle spese, la Sezione ha escluso ogni pronuncia in proposito, applicando l’art. 110, comma 7, c.g.c., che sottrae la fattispecie alla statuizione sulle spese. La decisione ha quindi definito il gravame con declaratoria di estinzione e con mandato alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.
Il percorso argomentativo non ha affrontato nel merito le censure relative al computo dell’indennità integrativa speciale, né il motivo sulla compensazione delle spese di primo grado, poiché la rinuncia intervenuta ha assorbito ogni ulteriore valutazione sull’oggetto dell’appello.
Nota della Redazione
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