Controlli interni degli enti locali e parziale adeguatezza del sistema (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 136 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano con cadenza annuale il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, ai sensi dell’art. 148 del TUEL. All’esito dell’analisi dei referti trasmessi dal Sindaco, la Sezione può accertare la parziale adeguatezza del funzionamento del sistema e rivolgere all’Ente un invito ad adottare le misure correttive ritenute necessarie. L’invito costituisce l’esito tipico del controllo collaborativo e non incide sul distinto giudizio di responsabilità, che resta affidato alle Sezioni giurisdizionali. Rimane impregiudicata ogni ulteriore valutazione sull’esito delle verifiche relative alla gestione finanziaria dell’ente.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, rispettivamente in data 28 gennaio 2022 e 30 gennaio 2023. I referti sono stati redatti sul modello delle linee guida e dei questionari approvati dalla Sezione delle Autonomie per le due annualità.

Il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della questione all’esame collegiale, disposto dal Presidente della Sezione con ordinanza. La Sezione ha esaminato congiuntamente i questionari delle due annualità per valutare lo stato di attuazione del sistema dei controlli interni.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 148 del TUEL, come riformulato dal d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, attribuisce alle Sezioni regionali il compito di verificare annualmente il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il comma 4 consente alle Sezioni giurisdizionali di irrogare sanzioni pecuniarie agli amministratori in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo. Il sistema si articola in distinte tipologie: regolarità amministrativa e contabile, gestione, controllo strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati e qualità dei servizi.

Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’Ente ha utilizzato per entrambe le annualità la sola tecnica dell’estrazione casuale semplice. La Sezione osserva che sarebbe utile affiancare criteri quantitativi e qualitativi, valorizzando l’impatto potenziale degli atti sul bilancio e i possibili profili di criticità. Gli esiti dei controlli degli anni precedenti non hanno inciso sull’individuazione dei settori e delle modalità di estrazione.

In tema di controllo di gestione, l’Ente ha dichiarato di non essersi dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Il controllo non è in grado di influenzare l’attività in corso determinando la riprogrammazione degli obiettivi, essendo prevista la sua entrata a regime solo nel 2022.

Quanto al controllo sugli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario non ha adottato specifiche linee di indirizzo e coordinamento. L’Ente non ha assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti fosse sempre compatibile con le disponibilità di cassa e non ha ricostituito la consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell’art. 195 del TUEL.

Sul controllo sugli organismi partecipati, la Sezione rileva che un consorzio ha omesso la trasmissione della delibera alla Corte invocando la gratuità dell’incarico. La Sezione osserva che la norma non distingue tra onerosità e gratuità dell’incarico ai fini dell’obbligo di trasmissione. In materia di qualità dei servizi, l’Ente non ha effettuato l’analisi della qualità effettiva dei singoli servizi, non ha pubblicizzato i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti e non ha svolto confronti sistematici con altre amministrazioni.

La Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni e invita l’Ente ad adottare idonee misure correttive, secondo le raccomandazioni espresse nella motivazione. Resta ferma ogni ulteriore valutazione sulle verifiche relative alla gestione finanziaria dell’Ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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