Danno erariale da corruzione: giudicato penale, disservizio e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 433 del 17.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 651, comma 1, cod. proc. pen., quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso nel giudizio di responsabilità erariale promosso nei confronti del condannato. Il danno da disservizio in senso stretto consiste nel pregiudizio concreto e attuale dei costi aggiuntivi sopportati dall’amministrazione per ripristinare efficienza e funzionalità compromesse o per collaborare con gli organi inquirenti, e deve essere rapportato a parametri obiettivi. Il danno da disservizio in senso lato corrisponde alla disutilità della retribuzione corrisposta al dipendente che ha distolto le proprie energie dai fini istituzionali, ed è liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ. secondo criteri di prudente apprezzamento. Il danno all’immagine è perseguibile davanti al giudice contabile in presenza di condanna definitiva per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma o del valore dell’utilità illecitamente percepita, ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il funzionario dell’Agenzia delle Entrate, addetto all’ufficio legale di una direzione provinciale, per il danno erariale asseritamente causato all’amministrazione di appartenenza per aver ricevuto somme di denaro al fine di compiere atti contrari ai doveri d’ufficio. La vicenda trae origine da un’informativa della Procura della Repubblica, relativa a un’indagine su un’organizzazione criminale dedita a un sistema corruttivo volto a ottenere indebiti sgravi fiscali in favore di contribuenti.

In sede penale il convenuto è stato condannato in via definitiva per corruzione aggravata in atti contrari ai doveri d’ufficio, per aver predisposto e fatto accogliere provvedimenti di sgravio e di autotutela in tre contenziosi tributari, previo pagamento di denaro. L’importo del danno contestato, originariamente quantificato in oltre centosessantamila euro e composto da mancata entrata, disservizio in senso stretto, lesione del sinallagma e danno all’immagine, è stato rideterminato dalla Procura in corso di causa. La difesa ha eccepito la nullità dell’atto di citazione e contestato, nel merito, elementi e quantificazione delle poste, chiedendo in subordine il potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di nullità dell’atto di citazione ex art. 86, comma 6, cod. giust. cont. L’atto, pur richiamando le risultanze penali, contiene l’esposizione puntuale dei fatti, del modus operandi e dei motivi di diritto, sì da consentire al convenuto di apprestare adeguate difese, come dimostra la contestazione di una posta di danno poi condivisa dall’organo inquirente.

Nel merito, la Corte richiama l’art. 651 cod. proc. pen. e afferma che non possono essere rimessi in discussione i fatti e i comportamenti accertati come criminosi dal giudice penale, nella loro componente oggettiva e soggettiva, né l’imputabilità del convenuto. La condanna definitiva rende incontestabile la commissione dei reati con le modalità accertate.

Quanto alla mancata entrata, il Collegio prende atto della rideterminazione operata dalla Procura in euro 7.902,00 e la condivide, riconoscendo uno sgravio fiscale riconducibile alle condotte del convenuto, con conseguente accoglimento della pretesa. Sul danno da disservizio in senso stretto, pari a euro 6.950,00, la Corte ritiene configurabile la posta e corretta la quantificazione parametrata alla retribuzione mensile lorda di un audit manager, poiché l’amministrazione ha documentato che il personale sarebbe stato altrimenti impiegato in attività proprie.

Sul danno da lesione del nesso sinallagmatico, il Collegio ravvisa la fattispecie ma non condivide la quantificazione della Procura, fissata al 50% della retribuzione lorda del periodo illecito. Ritiene equo ridurre l’aliquota al 20%, con rideterminazione della posta in euro 9.546,00. Il dispositivo riporta invece euro 9.456,40.

Infine, il danno all’immagine è riconosciuto: sussiste una sentenza penale definitiva per reato contro la pubblica amministrazione, conclamata dal clamor fori documentato dagli articoli di stampa acquisiti. La Corte giudica congrua la quantificazione secondo il criterio presuntivo del doppio delle somme percepite, pari a euro 25.000,00, richiamando le Sezioni riunite n. 10/2003 e n. 1/2011. La domanda è accolta parzialmente, con condanna complessiva di euro 74.308,40, oltre interessi, e spese di giustizia a carico del convenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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