Controllo concomitante e misure auto-correttive sul Fondo per l’immigrazione (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 17 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante di cui all’art. 22 del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, il percorso auto-correttivo dell’Amministrazione conseguente a una deliberazione che impartisce raccomandazioni costituisce il frutto di una valutazione discrezionale dell’Ente, che può anche decidere di non darvi luogo. Il Collegio è tuttavia chiamato a pronunciarsi sull’avvenuta attivazione del percorso, accertandone l’esito. Le misure auto-correttive non possono essere integrate da mere giustificazioni, ancorché documentate, finalizzate a escludere la sussistenza delle criticità già accertate, salvo che si tratti di fatti sopravvenuti alla deliberazione: l’accertamento dell’irregolarità è compiuto dal Collegio all’esito del contraddittorio con l’Amministrazione, la quale è onerata di prendere posizione già in sede istruttoria. La mancata rimozione delle criticità non gravi, o l’adozione di misure macroscopicamente inidonee o atte a dissimulare un rispetto solo formale delle raccomandazioni, può fondare esiti più radicali del controllo.

Il Fatto

Nell’ambito della programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante, è stato sottoposto a istruttoria il Fondo per l’immigrazione, istituito dall’art. 21 del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. L’esame si era concluso con la deliberazione n. 12/2024/CCC, con cui il Collegio aveva accertato criticità gestionali non gravi e impartito raccomandazioni al Ministero dell’interno.

Le criticità riguardavano l’omessa emanazione del decreto ministeriale di definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse e il mancato perfezionamento dell’iter di intesa e concertazione sul testo del decreto. Il Collegio aveva invitato l’Amministrazione a riferire sulle iniziative intraprese, assegnando il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce preliminarmente il proprio costante orientamento sul percorso auto-correttivo. La decisione di conformarsi alle raccomandazioni è espressione di discrezionalità dell’Amministrazione, che si estende anche al modo in cui strutturare il percorso. Ciò non esclude il potere-dovere del Collegio di pronunciarsi sull’attivazione o sulla mancata attivazione del percorso stesso.

La ragione è di immediata intuizione. Una irregolarità gestionale accertata come non grave può trasmodare in grave nel successivo corso della gestione, ove non tempestivamente corretta o allorché si accompagni ad ulteriori irregolarità o deviazioni da obiettivi, fino a pregiudicare il conseguimento degli obiettivi attesi.

Il Collegio enuncia un corollario di rilievo. Le misure auto-correttive non possono essere integrate da mere giustificazioni, anche documentate, dirette a escludere la sussistenza delle criticità già accertate, con l’eccezione dell’ipotesi di sopravvenienza alla deliberazione. L’accertamento della irregolarità è compiuto all’esito del contraddittorio: l’Amministrazione è onerata a trasmettere quanto richiesto già in istruttoria ed è resa edotta della relazione conclusiva del Magistrato istruttore e del termine per le osservazioni. Il successivo esame collegiale si appunta solo sulle criticità stigmatizzate e ritenute insuperate.

Diversamente opinando, l’accertamento del Collegio sarebbe per sua natura aperto e sempre discutibile, oltre che inidoneo a radicare ogni impulso all’auto-correzione. Il Collegio richiama il combinato disposto degli artt. 11, comma 2, legge n. 15/2009 e 22 d.l. n. 76/2020, letti in relazione all’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, per gli esiti più radicali del controllo.

Nel merito, a fronte della relazione illustrativa acquisita, il Collegio ritiene che il Ministero dell’interno si sia conformato alle raccomandazioni, ponendo in essere azioni tese al riallineamento della tempistica dell’azione amministrativa al quadro normativo di riferimento. Il Collegio accerta pertanto l’intervenuta adozione delle misure auto-correttive nei sensi raccomandati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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