Controllo concomitante sul FUNT: solo avviato il percorso autocorrettivo (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 9 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali, quando l’Amministrazione abbia già ricevuto raccomandazioni e abbia manifestato l’intento di adottare misure autocorrettive, il Collegio prende atto del percorso avviato e verifica se esso sia stato tradotto in atti formalmente adottati. La sola manifestazione di volontà, non seguita dall’adozione formale degli atti, integra un percorso autocorrettivo non concluso. Le misure autocorrettive non possono essere sostituite da mere giustificazioni, anche documentate, dirette a contestare le criticità già accertate. Il Collegio raccomanda pertanto all’Amministrazione di adottare con ogni consentita celerità gli atti necessari a garantire il corretto e tempestivo impiego delle risorse, fermo restando il costante esercizio del controllo.
Il Fatto
Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato le attività di impiego delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo (FUNT), parte in conto capitale, di cui all’art. 1, commi 366-372, legge 30 dicembre 2021, n. 234. L’istruttoria era già sfociata nella deliberazione n. 30/2023/CCC del 19 dicembre 2023, con la quale il Collegio aveva accertato, per la gestione 2022, la mancata presentazione delle rendicontazioni e relazioni semestrali, il mancato aggiornamento delle schede progettuali e l’omessa o parziale alimentazione del sistema BDAP; per la gestione 2023, la mancata fissazione di termini finali per la presentazione delle schede progettuali da parte delle Regioni.
Con quella deliberazione erano state formulate raccomandazioni e fissato un termine di quarantacinque giorni per riferire sulle iniziative adottate. Il Ministero del turismo ha chiesto una proroga, concessa con nuovo termine al 19 febbraio 2024, e ha trasmesso due note di riscontro contenenti le bozze degli atti di programmazione aggiornati. I Magistrati istruttori hanno quindi chiesto il deferimento al Collegio, che ha deciso in adunanza plenaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro della propria cognitio nella fase successiva all’emanazione di una deliberazione contenente raccomandazioni. La funzione di controllo concomitante, già prevista dall’art. 11 della legge n. 15/2009 e ora disciplinata dall’art. 22 del d.l. n. 76/2020, può esitare nell’accertamento di gravi irregolarità gestionali, con segnalazione ai fini della responsabilità dirigenziale, oppure in rilievi non gravi, per i quali si formulano raccomandazioni ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994, affinché l’Amministrazione intraprenda un percorso correttivo.
Muovendo dalla giurisprudenza dello stesso Collegio (deliberazioni nn. 11/2022, 15/2022, 22/2022, 24/2022, 25/2022, 2/2023, 3/2023, 4/2023, 28/2024 e 2/2024), viene ribadito che il percorso autocorrettivo è discrezionalmente deciso dall’Amministrazione, persino nel senso di non darvi luogo. Ciò non esclude però che il Collegio sia chiamato a pronunciarsi sull’attivazione del percorso. Un’irregolarità ritenuta non grave al momento dell’accertamento può trasmodare in grave nel corso della gestione, ove non tempestivamente corretta. Ne segue che le misure autocorrettive non possono essere integrate da mere giustificazioni, anche documentate.
Su questa base il Collegio esamina il riscontro del Ministero. Il Dicastero ha rappresentato di voler procedere all’aggiornamento dell’Atto di programmazione prot. n. 8912/23 del 5 maggio 2023, fissando termini certi e definitivi per le schede progettuali delle Regioni e delle Province autonome, prevedendo un decreto ministeriale di assegnazione delle risorse, un avviso per la quota del 20% del Fondo, specifiche Linee Guida per la rendicontazione e un termine finale per le relazioni di avanzamento.
Tuttavia, rileva il Collegio, si tratta di una bozza: l’aggiornamento non è stato formalmente adottato. Il Ministero ha dato prova di aver avviato de futuro un percorso autocorrettivo conformemente agli intenti, ma questo non può dirsi concluso in mancanza dell’atto aggiuntivo. Inoltre, in considerazione dell’accertato ritardo nell’impiego delle risorse e del non esaustivo esercizio delle attività di verifica, il Collegio ritiene opportuno prevedere misure immediate per acquisire i dati necessari sugli interventi delle annualità pregresse non ancora conclusi.
Il Collegio prende quindi atto del solo avvio del percorso autocorrettivo e raccomanda la tempestiva integrale adozione delle misure occorrenti, riservandosi di proseguire il controllo. L’Amministrazione è invitata a riferire nel termine di trenta giorni, con l’avvertenza che alla mancata comunicazione sarà attribuito il significato di mancata adozione di ogni misura.
Nota della Redazione
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