Ferie non godute del segretario comunale escluse dalla giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 69 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, può essere esercitata solo su quesiti che attengano alla materia della contabilità pubblica e che siano formulati in termini di generalità e astrattezza. Non è ammissibile il quesito che chieda alla Sezione di interpretare istituti propri del diritto del pubblico impiego e clausole del contratto collettivo, poiché tale interpretazione è riservata all’Aran dagli artt. 46 e 49 del d.lgs. n. 165/2001. La richiesta è inoltre inammissibile quando è volta ad accertare i presupposti di una pretesa creditoria potenzialmente oggetto di contenzioso dinanzi al giudice ordinario, ovvero a ottenere un parere sui profili di responsabilità amministrativo-contabile, per l’interferenza con le funzioni requirenti e giudicanti della Corte.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune emiliano ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo in merito alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute da un segretario comunale collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età. Questi, dopo la cessazione del rapporto, aveva avanzato richiesta di pagamento, anche a mezzo diffida, di 150 giorni di ferie non fruiti. Il Comune aveva quantificato in oltre 46.000 euro l’importo necessario per la liquidazione.

L’Ente ha precisato che il segretario non utilizzava i sistemi automatici di rilevazione delle presenze e che solo in prossimità della cessazione gli era stata negata la possibilità di fruire continuativamente delle ferie residue. Il quesito investiva la vigenza del divieto di monetizzazione alla luce degli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Cassazione, nonché i profili di responsabilità amministrativo-contabile connessi all’eventuale liquidazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato i profili di ammissibilità soggettiva e oggettiva. Sotto il primo aspetto, la richiesta è sottoscritta dal Sindaco, organo dotato di legale rappresentanza dell’Ente, ed è dunque ammissibile.

Quanto all’oggetto, la Sezione richiama l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e la giurisprudenza delle Sezioni riunite e della Sezione delle autonomie. La nozione di contabilità pubblica comprende i quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche in vista di obiettivi di contenimento della spesa, ma non può estendersi a qualsiasi attività che abbia riflessi finanziari, pena l’espansione della funzione consultiva a ogni ambito dell’azione amministrativa.

Nel caso concreto, il quesito non involge norme a carattere incerto o controverso, ma la corretta applicazione di istituti del pubblico impiego e di clausole contrattuali. La Sezione delle autonomie ha chiarito che le funzioni di assistenza e di interpretazione autentica dei contratti collettivi spettano all’Aran; interpretazioni provenienti da sedi diverse ne comprometterebbero il ruolo.

Difettano inoltre i requisiti di generalità e astrattezza. Il quesito muove da una vicenda concreta e chiede precise indicazioni operative, così che una pronuncia nel merito si risolverebbe in un parere preventivo sulla legittimità di un’attività gestionale dell’Ente.

Infine, la Sezione ravvisa interferenze con altri plessi giurisdizionali: la richiesta mira ad accertare i presupposti di una pretesa creditoria potenzialmente oggetto di contenzioso dinanzi al giudice ordinario, come paventato dallo stesso Ente, e investe i profili di responsabilità amministrativo-contabile, interferendo con le funzioni requirenti e giudicanti della Corte. La richiesta è pertanto dichiarata oggettivamente inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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