Reggenza prefettizia reiterata ricusata per violazione eccezionalità e rotazione (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 68 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta ministeriale non è elemento vincolante ai fini della legittimità del provvedimento di reggenza, ma esprime una condivisione di un’anomalia organizzativa e un controllo interno sulla ricorrenza delle condizioni dell’istituto. Il ricorso alla reggenza è legittimo solo in presenza dei caratteri di eccezionalità, straordinarietà e temporaneità, sicché non può essere utilizzato come strumento ordinario di copertura dei posti vacanti. La reiterazione della reggenza oltre il limite di durata fissato dalle direttive ministeriali, in difetto di uno specifico provvedimento adeguatamente motivato e di un altrettanto specifico nulla osta, integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e viola il principio di rotazione degli incarichi, in antitesi con le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione. Il solo stato di grave carenza di organico, per quanto effettivo, non giustifica una violazione di legge.
Il Fatto
Il Prefetto di una Provincia ha conferito in reggenza a un Viceprefetto aggiunto l’incarico di Dirigente di un’Area dirigenziale, per la durata di un anno. Si trattava del quarto anno consecutivo di affidamento del medesimo incarico alla stessa dirigente, dopo una precedente ammissione al visto intervenuta nel 2023.
Il provvedimento è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il controllo preventivo di legittimità con un anticipo di soli sette giorni rispetto alla decorrenza degli effetti. Il Magistrato istruttore ha formulato rilievi, non superati dalle controdeduzioni dell’Amministrazione, e gli atti sono stati rimessi al Consigliere delegato e quindi deferiti al Collegio, che ha convocato l’adunanza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’inquadramento dell’istituto della reggenza, che trova una scarna regolamentazione nell’art. 20 del d.P.R. n. 266/1987 e non è espressamente disciplinato dal D. Lgs. n. 139/2000, il quale prevede solo la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o impedimento. Da qui il richiamo ai principi generali del D. Lgs. n. 165/2001 e il carattere centrale della temporaneità, confermato dal granitico orientamento restrittivo della giurisprudenza contabile e di legittimità.
La Corte ricostruisce le direttive ministeriali che ammettono la reggenza per un anno, eventualmente prorogabile per un analogo periodo, escludendo il conferimento di più incarichi al medesimo funzionario salvo espressa autorizzazione della Direzione centrale in presenza di particolari esigenze di servizio. Il nulla osta non rileva di per sé sul piano della legittimità: esso concerne la verifica delle speciali condizioni di fatto e di diritto che legittimano il ricorso all’istituto e, di fatto, si è tramutato in un’autorizzazione sostanzialmente scontata e generalizzata.
Il Collegio stigmatizza la connotazione strutturale assunta dalla reggenza nell’organizzazione periferica, ribadendo che le disfunzioni organizzative non consentono un indefinito ricorso a tale procedura. La reiterazione della reggenza non è giustificabile con la sola carenza di organico e con il tentativo di bilanciamento tra continuità amministrativa e rotazione, perché la rotazione negli incarichi costituisce un parametro regolatore per l’attribuzione degli incarichi, anche sostitutivi o in reggenza. Significativo il richiamo all’Allegato n. 2 al PIAO 2024-2026, che indica la segregazione di funzioni come misura alternativa quando la rotazione materiale non è possibile.
Il provvedimento è giudicato affetto da motivazione carente, tautologica e generica, con difetto di istruttoria per non aver considerato gli strumenti organizzativi alternativi alla reggenza, in particolare la delega di firma, la cui esclusione apodittica sconta un’erronea concezione della circolare come fonte del diritto. La Sezione rileva inoltre l’antitesi tra la tesi dei vuoti di potere e il principio di inesauribilità dell’esercizio della funzione, nonché l’inofferenza del riferimento alle nuove incombenze prefettizie.
Quanto agli effetti finanziari, la Corte ne assorbe l’esame nella decisione finale, limitandosi a rimarcare l’assenza di parametri ex ante per il calcolo del trattamento di reggenza. Accertate le plurime illegittimità, il Collegio ricusa il visto e la conseguente registrazione dell’ordinanza prefettizia, disponendo la trasmissione della deliberazione e la pubblicazione della pronuncia sul sito istituzionale della Prefettura.
Nota della Redazione
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