Partecipazione indiretta a spin-off universitario e controllo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 83 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sugli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, previsto dall’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, la competente Sezione della Corte dei conti non sostituisce le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, ma verifica la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria svolta dall’Ente, nonché l’affidabilità e l’attendibilità delle stime, per una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni. Il controllo si estende ai parametri dei commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del medesimo T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’onere di motivazione analitica e di approfondimento istruttorio grava sull’amministrazione. Il parere negativo non impedisce l’operazione, ma obbliga l’Ente a motivazione rafforzata e alla sua pubblicazione.
Il Fatto
Una università ha deliberato di acquisire, in via indiretta, una partecipazione in una spin-off accreditata, per il tramite della propria holding in house, con quota pari al 10%, mediante aumento di capitale di modesto importo. L’Ente ha trasmesso l’atto deliberativo alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del T.U.S.P., chiedendo il parere di conformità.
La Sezione è stata pertanto chiamata a pronunciarsi sulla conformità dell’atto ai parametri di legge, previa verifica della propria competenza e dell’ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’operazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo, valorizzando la novella dell’art. 11, comma 1, lett. a), della L. n. 118/2022, che ha ridefinito natura, competenza e procedura del controllo. In particolare, per gli atti delle università aventi sede nella regione è competente la Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del T.U.S.P.
Sul piano costituzionale, la Corte richiama la giurisprudenza della Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194/2020, secondo cui le norme del T.U.S.P. esprimono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, quali parametri interposti ex art. 117, comma 3, Cost., orientati alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e al buon andamento dell’amministrazione.
La Sezione richiama poi le Sezioni riunite in sede di controllo, che hanno qualificato la funzione come peculiare attività di controllo con tempi, parametri ed esiti definiti dal legislatore. Il giudizio non si esaurisce nella presa d’atto della rappresentazione fornita, ma investe la serietà dell’istruttoria: alla Corte spetta un sindacato successivo sulla motivazione analitica dell’Ente, restando la convenienza della scelta riservata all’amministrazione.
Quanto all’ammissibilità, il requisito soggettivo è integrato dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione, adottata in coerenza con l’art. 7, comma 1, lett. d), del T.U.S.P.; quello oggettivo ricorre trattandosi di acquisizione di partecipazione indiretta in società già costituita. Nel merito, l’Ente ha dimostrato il rispetto dei cinque parametri, con particolare riferimento alla qualificazione dell’attività come spin-off universitario ai sensi dell’art. 4, comma 8, del T.U.S.P. e alla coerenza con le finalità istituzionali. Nonostante alcune lacune istruttorie e il mancato deposito delle risposte sul profilo degli aiuti di Stato, la Sezione conclude per la conformità dell’atto e per l’assenza di elementi ostativi.
Nota della Redazione
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