Controllo analogo congiunto e parere negativo sull’ingresso in società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 70 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della pronuncia ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P., l’in house providing presuppone il riscontro effettivo del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Nel caso di controllo analogo congiunto intestato a più amministrazioni, il requisito non è integrato dalla sola previsione statutaria che affida ai soci la competenza sulle materie riservate, né dalla mera partecipazione assembleare. Occorrono forme di coordinamento — patti parasociali o organismi ad hoc — che attribuiscano a ciascun socio, anche di minoranza, la possibilità di incidere sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative. In difetto, la partecipazione di minoranza non realizza la necessaria eterodirezione e la Sezione esprime parere negativo all’acquisizione della quota. Parimenti vengono rilevate perplessità sulla tenuta del modello in house per gli affidamenti diretti già posti in essere dai soci.
Il Fatto
Un ente locale, a esito di apposita deliberazione consiliare, chiede alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di pronunciarsi — ex art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P. — sull’acquisto di una quota di minoranza in una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, già operativa nel settore dei servizi ambientali e già qualificata come in house dai soci originari. L’operazione si propone di porre fine alla dismissione di una quota da parte di uno dei soci uscenti e di assicurare all’ente istante l’affidamento in house di una pluralità di servizi manutentivi e di progettazione, con investimento di importo contenuto e impegni di spesa programmati sul triennio e sull’annualità successiva.
La Sezione, ricevuta l’istanza e la documentazione di corredo — comprensiva di statuto, bilanci, business plan e questionario compilato — esamina la richiesta alla luce del quadro normativo e dei parametri di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro dell’art. 5 T.U.S.P., come novellato dalla legge n. 118/2022, e dalle indicazioni nomofilattiche delle Sezioni riunite, che hanno qualificato la funzione come peculiare attività di controllo con termini, parametri ed esiti legislativamente individuati. Il vaglio investe i cinque parametri previsti dalla norma: necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Superate positivamente le verifiche di competenza, ammissibilità soggettiva e oggettiva, la Sezione concentra l’analisi sul requisito del controllo analogo congiunto. Richiama la giurisprudenza amministrativa per cui il controllo analogo consiste in una forma di eterodirezione della società, con poteri di governance che non appartengono agli organi amministrativi ma al socio pubblico controllante. Nel controllo congiunto i soci devono concordare preventivamente le determinazioni e disporre di una sede — diversa dall’assemblea, dove opera il principio di maggioranza — in cui la volontà comune diventi vincolante per gli organi societari.
La Sezione rileva che i soci non hanno stipulato patti parasociali né costituito organismi di coordinamento. Il modello statutario, quindi, non supera la presunzione di inidoneità della partecipazione di minoranza a incidere sulle decisioni strategiche. La modestia della quota si riflette in una debolezza assembleare e amministrativa che le sole clausole statutarie non valgono a neutralizzare.
Da ciò il venir meno del requisito strutturale e, con esso, del vincolo di scopo. Il Collegio esprime pertanto parere negativo sull’acquisizione della quota. Estende, inoltre, le proprie perplessità alla tenuta del modello in house anche riguardo ai soci attuali, con effetti pregiudizievoli sulla legittimità degli affidamenti diretti già disposti in luogo delle procedure a evidenza pubblica.
Nota della Redazione
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